ISSN 2385-1376
Testo massima
La richiesta di autorizzazione all’iscrizione di ipoteca sui beni di una società (art. 22 del D. lgs 472/1997) va inviata anche ai soci illimitatamente responsabili.
Nelle liti tributarie, ricorre il litisconsorzio se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. Se tutti gli interessati non sono già parti del giudizio, la Commissione ordina di integrare il contraddittorio con la loro chiamata in casa.
Questi sono i principi che si evincono dalla sentenza n. 751 emessa dalla Commissione Tributaria di Genova del 30 maggio 2014 in materia di autorizzazione all’iscrizione di ipoteca.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate otteneva dalla Commissione Tributaria Provinciale l’autorizzazione ad iscrivere ipoteca su alcuni immobili di una società in nome collettivo.
Tuttavia, nel primo grado di giudizio la Commissione escludeva che la richiesta dovesse essere notificata a tutti i soci, sul presupposto che “il principio del litisconsorzio necessario non si estende alla fase cautelare, atteso che è caratterizzata dai principi della sommarietà“.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società, la quale, sulla base dell’art. 14 del D. lgs 546/1992, riteneva che la richiesta di autorizzazione all’iscrizione di ipoteca andasse notificata anche ai soci illimitatamente responsabili atteso che tutti gli interessati avrebbero dovuto essere parte del processo e che la controversia non potesse essere decisa in assenza di alcuna di esse.
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello proposto dalla società e, annullando l’iscrizione ipotecaria, ha affermato i seguenti principi di diritto:
– ai sensi dell’art. 2291 c.c. “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” per cui la misura cautelare che va ad incidere sul patrimonio immobiliare della società investe tutti i soci senza distinzione, ragion per cui ricorre nel caso di specie un’ipotesi di litisconsorzio;
– le garanzie del giusto processo e del contraddittorio si applicano anche al processo sulla misura cautelare al fine di tutelare i diritti del contribuente su cui gravano in definitiva le obbligazioni erariali. Pertanto, è necessario integrare il contraddittorio di tutti i soci illimitatamente responsabili della snc, atteso che, secondo la Commissione, gli stessi “sono gli effettivi destinatari della misura cautelare che va ad incidere sul patrimonio immobiliare della società” e conseguentemente essi “devono essere evocati nel processo“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 470/2014