Non sussiste litispendenza tra l’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni “formali” ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all’esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un “quid pluris” ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall’altra.
Questo il principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione, Pres. Scoditti, Rel. Porreca, con sentenza n. 26541 del 09/09/2022.
Il caso ha riguardato le seguenti azioni:
1) con l’opposizione agli atti la tardività del deposito, senz’attestazione di conformità, della nota di trascrizione del pignoramento, ritenendo quindi estinta la procedura ex art. 630 c.p.c.;
2) con l’opposizione all’esecuzione l’inopponibilità del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del coniuge per un debito contratto nel suo esclusivo interesse.
La Corte ha accolto il ricorso del debitore, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Milano perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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