Sussiste litispendenza fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, e sempre che le cause pendano innanzi a giudici diversi. Invece, nell’ipotesi – più probabile – in cui le due opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse se ne dovrà disporre la riunione, ai sensi dell’art. 273 c.p.c.; ovvero, qualora ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, bisognerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. L’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, fondate su identici fatti costitutivi e pendenti, nel merito, innanzi al medesimo ufficio giudiziario, vanno riunite d’ufficio, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., ferme restando le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima.
Questo uno dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 26285 del 17.10.2019.
In questa corposa pronuncia, la Suprema Corte ha reso alcuni chiarimenti per quanto concerne l’azione di opposizione a precetto in caso di litispendenza con un’azione di opposizione all’esecuzione. È stato precisato che sussiste litispendenza quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, riguardanti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, e sempre ché le cause pendano innanzi a giudici diversi. Invece, nel caso – più probabile – in cui le due opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse se ne dovrà disporre la riunione, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ. Quando ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, bisognerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.
Riguardo al potere del giudice di disporre la sospensione dell’efficacia del titolo ex art. 615 cpc, la Corte ha affermato che il giudice può comunque provvedere sull’istanza di sospensione e la sua ordinanza sospensiva comporterà la sospensione di tutte le procedure esecutive che nel frattempo siano state instaurate. Contestualmente, il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell’opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell’esecutività del titolo è radicalmente nullo e tale invalidità deve essere rilevata, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione.
La Cassazione si è anche occupata dell’ipotesi della contemporanea pendenza dell’opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e dell’opposizione all’esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base dello stesso precetto. I due giudici aditi hanno una competenza “mutuamente esclusiva” quanto all’adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza: sebbene l’opponente possa in astratto rivolgersi all’uno o all’altro giudice, una volta presentata l’istanza innanzi a quello con il potere “maggiore” – ossia il giudice dell’opposizione a precetto – egli consuma interamente il suo potere processuale. Ne consegue che non potrà più adire, al medesimo fine, il giudice dell’esecuzione, neppure se l’altro non sia ancora pronunciato.
Nei casi di litispendenza fra la causa di opposizione a precetto e la causa di opposizione all’esecuzione già iniziata, il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti un termine per introdurre il giudizio nel merito, “giacché un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell’art. 39, primo comma, cpc.
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