“Abbiamo il piacere di informarVi che sul Supplemento Ordinario n. 136/L alla Gazzetta Ufficiale in riferimento è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2009, n. 99 […] Il provvedimento, in vigore dal 15 agosto 2009, riveste particolare importanza per il settore del leasing in quanto contiene due disposizioni da tempo attese dagli operatori; ci riferiamo in particolare ai seguenti articoli: Art.7. (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano): Prevede espressamente la soggettività passiva del bollo auto in capo all’utilizzatore.”
Così si apriva una Circolare Assilea[1] del 2009 che salutava con favore l’introduzione di una disposizione[2] che andava chiaramente ad aggiungere, nel novero dei soggetti passivi del tributo, tra gli altri, anche gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria; stabilendo pertanto che, al pagamento della tassa automobilistica non era più obbligato il proprietario ma l’utilizzatore a partire dalle scadenze di pagamento successive al 15 agosto 2009.
Nessuno si sarebbe aspettato di constatare che in un ordinamento fondato sulla certezza del diritto, nel quale le fonti primarie dovrebbero essere preordinate a quelle di rango inferiore al fine di garantire la corretta applicazione delle norme, si sarebbe invece registrata su questo tema una (tuttora) inspiegabile confusione, continuando gli enti territoriali regionali a vantare una presunta autonomia legislativa sovraordinata a quella statuale che non ha mai abbandonato l’idea che esistesse responsabilità solidale nel pagamento della tassa auto tra società di leasing e utilizzatore.
A seguito di tale (infondata) pretesa di alcune Regioni, l’Assilea si è fatta promotrice di una serie di interventi di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni (a tutti i livelli, dal MEF alle Regioni per il tramite anche dell’Agenzia delle Entrate anche se non competente per il tributo in parola) che hanno prodotto interessanti pronunce favorevoli della esclusiva soggettività passiva del soggetto utilizzatore in materia di tassa automobilistica a partire dalle scadenze di pagamento successive al 15 agosto 2009.
In particolare ricordiamo che il Dipartimento delle Finanze, direttamente interessato sulla questione dall’ Associazione Italiana Leasing, ha precisato[3] che “è possibile configurare una responsabilità solidale del soggetto locatore esclusivamente nell’ipotesi in cui questi provvede ad eseguire il versamento cumulativo delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei contratti di leasing stipulati, secondo le modalità stabilite dall’ente competente.”
La Regione Piemonte – storicamente arroccata a difesa della responsabilità solidale dei due protagonisti del contratto di leasing – con la recente Nota del 16 aprile u.s. in risposta ad un interpello in materia di soggettività passiva del bollo auto, ha cambiato diametralmente indirizzo di comportamento confermando in pieno il contenuto della risposta del Dipartimento delle Finanze ad Assilea, chiarendo che l’attività di accertamento deve essere rivolta all’utilizzatore e soltanto a questo, con l’esclusione di ogni responsabilità diretta o solidale dell’impresa concedente (in tal senso anche Regione Calabria).
La stessa Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.it), nell’aggiornamento alla “Guida al pagamento del bollo auto e moto 2010”, ebbe modo di precisare che la società di locazione finanziaria non aveva alcun vincolo di solidarietà con l’utilizzatore ai fini del pagamento del bollo auto.
Da parte sua la giurisprudenza ha oscillato sino ad oggi tra alcuni orientamenti favorevoli ed altri contrari spesso con carenti motivazioni.
In questa fase così nebulosa le società di leasing sono costrette a guidare “a vista” e, anche con l’ausilio del monitoraggio del contenzioso da parte dell’Associazione, devono trovare di volta in volta la soluzione più confacente (il contenzioso per le posizioni di clienti in default ovvero il pagamento “obtorto collo” ed il riaddebito del quantum pagato per le posizioni “in bonis”).
L’Associazione da parte sua ha provveduto nel tempo ad enucleare i motivi ritenuti decisivi in sede di giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie, continuando a promuovere una lettura “di diritto” a favore della responsabilità esclusiva dell’utilizzatore in materia di tassa automobilistica. I motivi in parola sono riconducibili non solo ai due importanti documenti di MEF e Regione Piemonte già citati, ma anche e soprattutto all’orientamento di autorevole giurisprudenza di Cassazione Tributaria che ha definito innovativa e sostanziale la portata della norma di cui all’art. 5 comma 32, del DL n. 953/1982 di talchè si generano due binari e precisamente:
- fino al 15 agosto 2009, il soggetto su cui ricade il pagamento è il concedente, quindi la società di leasing;
- successivamente al 15 agosto 2009, per effetto dell’articolo 7, comma 2, della legge n.99/2009, la soggettività passiva ricade in capo all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Ma non solo: anche nell’ambito della risoluzione stragiudiziale delle controversie, l’Arbitro Bancario Finanziario si è espresso confermando i punti di cui sopra con decisione 2036/2011 del 5 ottobre 2011.
[1] Circolare Serie Fiscale n. 24/ Serie Auto n. 16 del 2009
[2] Articolo 7, comma 2 della legge n. 99/2009 di modifica della legge n. 953/82
[3] Cfr. Nota del 27 giugno 2012 prot. n. 13270
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