ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, nel caso in cui le parti abbiano anticipatamente valutato la gravità di un inadempimento, prevedendo in modo dettagliato le ipotesi in presenza delle quali debba operare la clausola risolutiva espressa, al verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente previste, non vi è alcuna necessità che il Giudice svolga un’indagine ad hoc su tale aspetto.
La risoluzione dei contratti, per effetto della clausola risolutiva espressa, comporta l’obbligo di restituire alla concedente i beni ricevuti in leasing.
Non assume rilevanza la qualificazione dei contratti quali leasing traslativo o meno laddove non sussista alcuna questione relativa al pagamento dei canoni o delle penali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trento, dott.ssa Giuliana Segna, con sentenza n. 663, depositata in data 15.07.2015.
Nel caso di specie, la società Spa concedeva in leasing alcuni veicoli alla ditta utilizzatrice. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni mensili, la società di leasing comunicava, avvalendosi della pattuita clausola risolutiva espressa, la volontà di risolvere i contratti ex art. 1456 c.c., richiedendo all’uopo la restituzione dei veicoli concessi in locazione finanziaria.
In ragione della mancata restituzione spontanea, la società di leasing otteneva provvedimento monitorio di consegna, che veniva opposto dalla ditta utilizzatrice, che asseriva la natura traslativa dei contratti di leasing e chiedeva l’applicazione in via analogica ai contratti di leasing della disciplina di cui all’art. 1526 c.c..
Il Tribunale, nel rigettare in toto l’opposizione spiegata, ha chiarito che la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento e, quindi, l’operatività della disciplina della vendita con riserva di proprietà, rilevino solo nel caso in cui sia richiesto il pagamento dei canoni a scadere o della penale contrattuale pattuita.
In mancanza, la predetta distinzione non può essere posta quale motivo ostativo alla restituzione del bene concesso in leasing, che consegue alla risoluzione dei contratti e va pertanto eseguita.
Testo del provvedimento
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