A cura della Dott.ssa Alessandra Forciniti – Legal Specialist
Sommario
1-PREMESSA; 2-IL RIFERIMENTO NORMATIVO:ART. 1277 C.C. ; 2.1.-L’ASSEGNO BANCARIO; 2.2 IL BONIFICO BANCARIO; 3. GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI; 4-CONCLUSIONI
- Premessa
In sede di adempimento ai provvedimenti che determinano una soccombenza giudiziale, società strutturate quali, in particolare, gli Istituti di credito tendono a prediligere la liquidazione in favore delle controparti mediante bonifico bancario.
Il presente contributo tenterà di attenzionare, senza pretesa di esaustività, il tema della definizione delle «best practices» degli Intermediari per coniugare l’esigenza di sicurezza nelle transazioni e la soddisfazione del cliente-controparte, con particolare riferimento ai casi in cui non vi sia possibilità di disporre agevolmente operazioni di pagamento o consegna di assegni direttamente in filiale.
In un momento in cui gli Istituti sono proiettati verso una completa digitalizzazione, puntando sulla qualità dei servizi, non si può prescindere dalla considerazione dell’utilità e immediatezza proprie del pagamento tramite bonifico bancario rispetto all’assegno. A ciò si aggiunge che negli ultimi anni si è registrata una riduzione del numero degli sportelli bancari attivi sul territorio italiano [1], constatazione che avvalora l’esigenza di adattare i mezzi di pagamento a soluzioni più celeri.
Talvolta, però, il problema del bonifico bancario è quello di riuscire ad ottenere dall’accipiens la previa comunicazione delle coordinate (che con un certo margine di certezza equivale ad accettazione della modalità di pagamento, con conseguente impossibilità di rifiutare lo stesso, se non in mala fede), con più frequente richiesta di emissione di assegni circolari, che sembra non lasciare “alternative” alla banca soccombente.
Troppi, però, sono i possibili inconvenienti legati all’emissione di assegni ed, ancor più, alla trasmissione degli stessi a mezzo posta, dalla semplice incertezza nell’individuazione della data di ricezione-incasso, ai rischi di possibile smarrimento, trafugamento e contraffazione.
Nella prospettiva della banca-solvens, l’interesse preminente è quello di conseguire la quietanza dall’accipiens o, quantomeno, avere la sufficiente certezza (documentalmente dimostrabile) che questi abbia acquisito la disponibilità della somma.
In punto di diritto, il focus si “sposta” sulla corretta ricostruzione delle modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie e sulla possibilità di attribuire al bonifico bancario valore “liberatorio”, inquadrandolo nella più ampia dimensione dell’“esatto adempimento”.
2. Il riferimento normativo: art. 1277 c.c.
L’art. 1277 c.c. recita:
[I]. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale [14 c.p.c.].
[II]. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
La norma è volta a specificare che se nelle obbligazioni pecuniarie la cui prestazione deve essere eseguita a distanza di tempo da quando è sorta, il debitore debba adempiere con la somma determinata al momento in cui l’obbligazione è sorta o con la somma che la equivale, per valore, nel momento in cui deve adempiere. Nel caso in cui il denaro venga svalutato il creditore è svantaggiato, fermo restando che lo scopo della norma è quello di garantire con certezza l’entità economica di ogni debito.
Il principio cardine delle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro è il principio nominalistico, vale a dire il presupposto secondo cui la quantità di moneta dovuta si determina in base al valore nominale che lo stato le attribuisce senza riguardo al valore intrinseco.
Secondo due diversi orientamenti della dottrina:
- Le obbligazioni pecuniarie sarebbero una specie delle obbligazioni generiche, in quanto hanno ad oggetto l’attribuzione in proprietà di un bene generico quale è il danaro.
- Le obbligazioni generiche avrebbero ad oggetto ” cose ” il denaro potrebbe essere considerato una ” cosa ” proprio nella sua caratteristica di essere simbolo di un valore.
La titolarità della disponibilità monetaria è collegata al possesso e la sua circolazione importa la dazione di pezzi monetari considerati quali cose da trasferire in proprietà al creditore. L’adempimento con denaro contante realizza l’attribuzione della moneta al creditore con gli strumenti del terzo libro del codice civile attraverso le categorie del possesso e della proprietà.
Una questione controversa, oggetto di interpretazione giurisprudenziale, è rappresentata dal dubbio secondo cui per le obbligazioni pecuniarie abbia efficacia estintiva solo il pagamento in moneta contante oppure anche mediante consegna di assegni circolari indipendentemente da un preventivo accordo delle parti sul punto. Va da sé che il creditore avrebbe l’onere di rifiutare senza giustificato motivo il pagamento che il debitore intenda effettuare con assegni circolari e pretendere che avvenga con la corresponsione di denaro contante, pena l’inadempimento e gli effetti conseguenti di mora debendi.
La questione è dibattuta, poiché:
- nell’esperienza pratica (ed ancor più nel mondo degli affari) l’estinzione della maggior parte delle obbligazioni pecuniarie e della quasi totalità di quelle di importo rilevante avviene con assegni circolari o mezzi alternativi di pagamento;
- secondo l’orientamento in precedenza prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l’invio di assegni circolari o bancari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come datio in solutum o più precisamente come proposta di datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può manifestarsi anche con comportamento concludente).
Altro ed ulteriore orientamento, minoritario nella giurisprudenza della Suprema Corte, afferma che la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo somme di denaro, estingue l’obbligazione quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza che gli impongono di prestare collaborazione all’adempimento dell’obbligazione a norma dell’art. 1175 c.c.. L’orientamento è motivato considerando che gli assegni circolari in ragione delle modalità di emissione assicurano al legittimo portatore il conseguimento della somma di denaro indicata. Sebbene essi non siano denaro né possano svolgerne la funzione, la facilità della circolazione e la sicurezza della convertibilità in denaro possono rendere contrario a buona fede e quindi illegittimo il loro rifiuto da parte del creditore.
A conferma di ciò, viene anche affermato che l’assegno circolare è considerato a tutti gli effetti equivalente al denaro contante, per cui il pagamento effettuato tramite la consegna di tale assegno estingue immediatamente l’obbligazione [2]
Dunque, la distinzione tra le obbligazioni di “valuta“, disciplinate dal codice civile e quelle di “valore” (di cui invece manca ogni definizione normativa) è un’operazione interpretativa essenzialmente frutto della dottrina [3]. La costruzione della nozione di obbligazione di valore è finalizzata a non applicare ad alcuni rapporti obbligatori (ritenuti meritevoli di tale trattamento differenziato) le regole del principio nominalistico, derogando, quindi, al presupposto secondo cui le obbligazioni hanno ad oggetto una somma di denaro.
Il criterio distintivo viene individuato dalla giurisprudenza nel fatto che sono considerate di valuta le obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro (a nulla rilevando l’eventuale indeterminatezza della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione solo all’esito dell’operazione di liquidazione) [4] mentre le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l’oggetto diretto ed originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto.
Una tale ripartizione, che continua ad essere assolutamente ferma in giurisprudenza è stata, tuttavia, posta in dubbio da parte della dottrina [5] ricevendo, però, da altra dottrina un convinto e robusto sostegno[6]
Alla luce di ciò, ove l’adempimento avvenga con mezzi diversi, si può considerare efficace e liberatorio solo quando realizza i medesimi effetti del pagamento per contanti e, cioè, quando pone il creditore nelle condizioni di disporre liberamente della somma di denaro, senza che rilevi se la disponibilità sia riconducibile ad un rapporto di credito verso una banca presso la quale la somma sia stata accreditata. L’area di applicazione della normativa codicistica si è a tal punto ristretta che il sistema di pagamento da essa previsto è diventato addirittura marginale.
Tuttavia, tenuto conto:
- che nell’ambiente socio-economico l’assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento;
- che la circolazione del denaro tende a realizzarsi con strumenti sempre più sofisticati affrancati dalla consegna materiale di numerario per ragioni di sicurezza e velocizzazione dei rapporti;
- che risulta cresciuta anche una legislazione che ha introdotto sistemi alternativi di pagamento, rendendoli spesso obbligatori;
si tende a considerare un’interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell’art. 1277 c.c. che superi il dato letterale e, cogliendone l’autentico senso, lo adegui alla mutata realtà. Si ritiene, pertanto, che l’espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio.
In altri termini, la moneta avente corso legale non è l’oggetto del pagamento, che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro. Con questa interpretazione dell’art. 1277 c.c. risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta. Il rischio di convertibilità e, cioè, l’eventualità che per qualsiasi ragione la banca non sia in grado di assicurare la conversione dell’assegno in moneta legale rimane a carico del debitore, il quale si libera solo con il buon fine dell’operazione. Lo schema della “datio pro solvendo” con l’applicazione della regola stabilita dall’art. 1197 c.c. rimane estraneo all’impiego del mezzo alternativo di adempimento in quanto la moneta avente corso legale non è l’oggetto del pagamento, costituito piuttosto dal valore monetario o quantità di denaro, per cui tale mezzo non è niente altro che una diversa modalità di adempimento. Diversamente opinando, si perverrebbe alla inaccettabile conclusione che sistemi diversi di pagamento, imposti per somme superiori a 12.500 Euro, non siano ammessi per somme inferiori.
E’ fondamentale aggiungere che il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere concreto e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto. Mentre se il debitore paga in moneta avente corso legale il debito pecuniario di importo inferiore ad Euro 12.500 o per il quale non sia imposta una diversa modalità di pagamento, il creditore non può rifiutare il pagamento e l’effetto liberatorio si verifica al momento della consegna della somma di denaro, se il debitore paga con assegno circolare o con altro sistema che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare ed all’occorrenza anche provare; in questo caso l’effetto liberatorio si verifica quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma.
La valutazione del comportamento del creditore va fatta in base alla regola della correttezza e della buona fede oggettiva. L’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.
2.1 L’assegno bancario
Con riferimento all’assegno bancario, il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) – non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”.
Pertanto, purchè il sistema di pagamento assicuri la disponibilità della somma dovuta, è necessario ritenerlo un esatto adempimento.
A conferma di ciò, la giurisprudenza ha ribadito che “il rifiuto del creditore dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria con mezzi ‘‘altri’’ dalla moneta e specificamente utilizzante l’assegno bancario quale strumento di pagamento, in tanto può considerarsi legittimo alla luce dei principi di correttezza e buona fede in quanto sia sorretto da un giustificato motivo, che il creditore stesso è a sua volta tenuto ad allegare e, occorrendo, provare.” [7]
Se il pagamento viene effettuato tramite assegno, è fondamentale rimarcare che l’effetto estintivo dell’obbligazione si verifica solo con la materiale riscossione della somma, ragion per cui la quietanza rilasciata da chi riceve un assegno bancario in pagamento non prova l’adempimento ma solo la consegna del titolo. La cessazione del debito, infatti, si realizza solo quando l’assegno viene pagato dalla banca mentre la semplice dazione deve considerarsi effettuata “pro solvendo”.
2.2 Il bonifico bancario
Il bonifico bancario solo di recente ha trovato nel nostro ordinamento specifica regolamentazione nell’ambito della disciplina di matrice europea sui servizi di pagamento. Il legislatore comunitario, infatti, nel suo intento di realizzare le condizioni di libera concorrenza anche riguardo agli intermediari del mercato monetario, ha disciplinato in modo uniforme requisiti oggettivi, tempi e altre modalità delle più diffuse operazioni di trasferimento monetario, tra cui, appunto, il bonifico. [8] Dalla definizione di bonifico contenuta all’art. 2, n. 1, reg. UE n. 260/2012, e all’art. 4, n. 24, dir. UE 2015/2366 emerge la sua struttura plurale sia dal punto di vista degli atti che lo compongono, sia dei soggetti implicati (il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e – almeno – il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, oltre che l’ordinante e il beneficiario) in relazione ai diversi segmenti e alle differenti fasi in cui si dispiega l’operazione. Si ricava, altresì, come il passaggio che va dal conto del pagatore-ordinante al conto del destinatario-beneficiario implichi una separata attività del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e una collegata e speculare attività del prestatore di servizi del beneficiario, ciascuna delle quali ha una peculiare individualità e come tale viene regolata dal legislatore. Il beneficiario è tenuto a ricevere l’accredito in forza del rapporto che lo lega al proprio cliente, titolare di un conto di pagamento presso di lui.
Il debitore di somma di denaro che esegue la prestazione tramite bonifico è liberato con la ricezione/accettazione dello stesso da parte della banca del beneficiario-creditore. Da ciò si evince che la banca è estranea agli esistenti rapporti tra beneficiario e la banca presso la quale quest’ultimo intrattiene il conto. Pertanto il solvens che effettua la prestazione tramite bonifico adempie grazie alla banca del creditore, la quale opera come ausiliario di quest’ultimo nella ricezione della prestazione.
L’azione del solvens è spiegata dall’art. 20, secondo cui il prestatore del pagatore «assicura che dal momento della ricezione dell’ordine l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva» (1° comma): da qui si evince che l’azione del solvens giunge e si ferma alla consegna dell’importo, sotto forma di accreditamento del conto, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
Si evince, dunque, che l’accreditamento della somma sul conto del beneficiario del bonifico, circostanza da cui discende la disponibilità della stessa da parte di quest’ultimo, è vicenda diversa e ulteriore da quella del rapporto obbligatorio principale, ormai estinto.
Più in generale è un principio del sistema dei pagamenti con moneta non contante, il quale richiede indefettibilmente l’intermediazione dei prestatori di servizi di pagamento (si parla da alcuni, infatti, di pagamenti “necessariamente intermediati”), che il momento della liberazione del solvens resti scisso rispetto a quello del soddisfacimento del creditore. Tale soluzione è accolta dalla recente giurisprudenza, ancora minoritaria rispetto all’indirizzo consolidato secondo il quale il debitore che adempie l’obbligazione pecuniaria tramite bonifico è liberato soltanto quando la rimessa entra nella materiale disponibilità del beneficiario e non già quando essa giunge alla banca ove il beneficiario intrattiene il conto di pagamento, né tantomeno, quando il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico ed essa abbia dichiarato di avervi dato corso.
Come già fatto presente, il debitore, tramite il suo ausiliario, non può né materialmente né giuridicamente effettuare l’operazione contabile di scritturazione sul conto del beneficiario, ma opera solamente la scritturazione contabile a favore dell’ausiliario del creditore, ossia la banca presso cui costui intrattiene il conto. Quest’ultima, pertanto, è soggetto indicato dal creditore-correntista a ricevere, secondo il meccanismo peculiare della annotazione bancaria, rimesse in denaro, assegni di traenza, ordini di accredito, che lo vedano come beneficiario.
Gli orientamenti contrari alla funzione solutoria del bonifico sono volti a considerare l’inesattezza dell’adempimento rispetto a quello che avviene con moneta.
L’obiezione si ridimensiona vistosamente se si pone mente al fatto che il luogo della prestazione va desunto, prima che dalle previsioni suppletive di cui ai commi da 2 a 4 dell’art. 1182 c.c., sulla base dei criteri indicati al 1° comma dello stesso articolo, tra i quali v’è quello riferito alla determinazione pattizia (o agli usi) o in mancanza da quanto si desume dalla natura della prestazione o da altre circostanze.
Nel caso del pagamento tramite bonifico bancario l’intermediazione necessaria di un istituto di pagamento il quale ha una propria individualità e una propria sede diverse da quelle del cliente (in particolare il creditore del rapporto di base), che il luogo del pagamento vada riferito alla sede della banca o della filiale presso la quale il cliente intrattiene il proprio conto di pagamento.
- Gli orientamenti giurisprudenziali
Secondo la giurisprudenza tradizionale «Il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito, costituito dall’assegno circo-lare, con un versamento tramite bonifico bancario, compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell’art. 1197 c.c., di effetto liberatorio, in quanto non solo effettua il pagamento con un mezzo non equivalente (come lo è invece l’assegno circolare) al danaro contante, ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito (ossia presso la banca, e non presso il domicilio del creditore). La tesi dell’equipollenza sotto il profilo giuridico del bonifico bancario rispetto all’assegno circolare è erronea. L’assegno circolare è infatti, considerato a tutti gli effetti equivalente al denaro contante per cui il pagamento effettuato tramite la consegna del detto assegno estingue immediatamente l’obbligazione. Non altrettanto può dirsi del bonifico bancario che si realizza tramite una operazione bancaria in ragione della quale, a seguito dell’ordine di versamento di una certa somma in favore del beneficiario da parte del debitore che metta a disposizione della banca la provvista, questa provvede a trasferire la somma in questione presso la banca del beneficiario che l’accredita sul conto di quest’ultimo».[9]
Sulla scorta di quanto affermato, pertanto, non si fa capo ad alcuna circolazione materiale di denaro e, conseguentemente, non si può parlare di pagamento in contanti in quanto l’obbligazione si estingue soltanto nel momento in cui la somma perviene nel conto del creditore.
Dunque, il mezzo di pagamento costituito dall’assegno circolare, si allinea con la disposizione secondo cui il pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile nel suo ammontare, può essere effettuato tramite la consegna materiale al domicilio del creditore.
Da ciò dovrebbe necessariamente dedursi che il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito costituito dall’assegno circolare con un versamento tramite bonifico bancario compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell’art. 1197 c.c., di effetto liberatorio in quanto non solo effettuava il pagamento con un mezzo non equivalente al denaro contante ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito.
Sullo stesso filone giurisprudenziale, viene ribadito che in tema di adempimento delle obbligazioni monetarie, «l’obbligo di provvedere al pagamento alla scadenza con moneta avente corso legale e presso il domicilio del creditore, desumibile dagli artt. 1182, terzo comma e 1277 cod. civ., non può essere assolto dal debitore, di sua iniziativa e senza il preventivo accordo con il creditore, con il pagamento mediante bonifico bancario, costituendo tale modalità inesatto adempimento privo di efficacia liberatoria, in quanto non equivalente al versamento in danaro e non assimilabile al pagamento mediante titoli di credito di sicura copertura quali gli assegni circolari». [10]
La giurisprudenza di legittimità, se da un lato ha ritenuto equipollenti del danaro contante gli assegni circolari, dall’altro ha escluso che il debitore possa assolvere, di sua iniziativa e senza l’accordo del creditore, alle obbligazioni pecuniarie mediante “bonifico bancario”, costituendo questo un inesatto adempimento, privo di effetto liberatorio ex art. 1197 c.c., in quanto quest’ultimo:
- non sarebbe un pagamento equivalente al denaro contante;
- si tratterebbe di un pagamento eseguito in un luogo diverso da quello pattuito o, in mancanza, da quello previsto dalla legge.
Se, contrariamente a quanto fino ad ora esposto, si considerasse l’idea della strutturazione quadrilaterale del bonifico bancario, attraverso cui la banca del beneficiario opera in qualità di intermediario o indicatario di pagamento (ai sensi dell’art. 1188 c.c.) verrebbe meno la visione del bonifico come rapporto trilaterale e segnatamente come delegazione di pagamento.
In questo caso la banca agirebbe come soggetto delegato alla riscossione da parte del creditore del rapporto principale e in rapporto unicamente con quest’ultimo, nell’interesse esclusivo del quale riceve il pagamento. [11]
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito che la data di esecuzione della prestazione è assimilabile al momento in cui il versamento è stato effettuato dal solvens alla banca mandataria all’incasso per conto del creditore, in quanto «pur avendo dato atto analiticamente di tutti i presupposti necessari ai fini del saldo dei ratei, la sentenza impugnata nell’applicare il principio di esatto adempimento, ha erroneamente riferito la data di esecuzione della prestazione a quella di accredito del versamento sul conto corrente intestato al Condominio, senza tenere conto che questo ulteriore aspetto attiene alla disciplina del rapporto bancario, cui la debitrice è estranea». [12]
Il bonifico bancario potrebbe avere effetto liberatorio nel momento in cui l’ordine impartito dal cliente alla banca costituisce un mandato senza rappresentanza sotteso al conto corrente bancario di corrispondenza; contratto in base al quale la banca-mandataria accetta di eseguire, per conto del cliente-mandante e tramite regolazione in accredito o addebito di conto corrente, gli incarichi da questi impartitile. [13]
La Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2015, n. 10545, asserisce che «Con l’ordine di bonifico, il correntista dispone che la banca trasferisca una somma di denaro mediante addebito del proprio conto corrente ed accredito della stessa sul conto corrente del creditore. In quanto operazione bancaria di pagamento, il bonifico rientra nel mandato di gestione del servizio di cassa erogato dalla banca, senza che si instauri tra quest’ultima ed il creditore alcun rapporto di tipo obbligatorio. La tipica funzione solutoria viene soddisfatta secondo lo schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. (c.d. delegatio solvendi), e non mediante quello della delegazione cumulativa passiva ex art. 1268 cod. civ.. Risponde infatti alla volontà delle parti ed alla natura giuridica del bonifico bancario, il perseguimento di uno scopo che non è affatto quello di rafforzare la posizione del creditore aggiungendo al rapporto obbligatorio un debitore (banca delegata) che prometta al creditore stesso (delegatario) di pagare in futuro il debito del delegante (delegazione di debito o delegatio promittendi); bensì quello di senz’altro estinguere, mediante impiego della somma di provvista, il debito del delegante verso il delegatario, e negli stretti termini di valuta indicati nelle condizioni generali del contratto di conto corrente».
- Conclusioni
Dall’orientamento giurisprudenziale in via di evoluzione, da ritenersi maggiormente aderente allo “spirito dei tempi”, si evince che:
- La funzione solutoria viene soddisfatta secondo lo schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. (c.d. delegatio solvendi)
- L’adempimento all’obbligazione pecuniaria tramite bb costituisce l’estinzione di un rapporto obbligatorio e autonomo rispetto al mezzo solutorio costituito dalla delegazione di pagamento.
Il pagamento tramite bonifico bancario avrebbe valore liberatorio, al pari dell’adempimento con assegno circolare, se si fa riferimento:
- All’estraneità del creditore del rapporto principale-beneficiario rispetto alla relazione sussistente tra l’ordinante e la banca presso cui costui intrattiene il proprio conto di pagamento poiché il perfezionamento dell’ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca è circoscritto alla banca e all’ordinante
- All’ordine di bonifico impartito dal cliente alla banca che costituisce un atto esecutivo del mandato senza rappresentanza
Dunque, proprio in quanto viene considerata delegatio solvendi, l’esecuzione dell’ordine di bonifico non comporta l’assunzione da parte della banca di un’obbligazione autonoma (rispetto a quella del delegante) nei confronti del creditore delegatario.
È opinione consolidata che in tema di contratti bancari, l’ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca [14] ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all’ordinante; da ciò scaturisce che il beneficiario è terzo rispetto all’ordine, nei cui confronti deriva l’incarico del correntista di effettuare il pagamento grazie al disposto dell’art. 1269 cod. civ, e quindi grazie alla natura di delegatio solvendi.
Se è stata valicata l’idea secondo cui la quietanza rilasciata da chi riceve un assegno bancario non prova l’adempimento ma solo la consegna del titolo, ci si attende il superamento della considerazione secondo cui il versamento tramite bonifico bancario costituirebbe un inesatto adempimento privo, ai sensi dell’art. 1197 c.c., di effetto liberatorio, alla luce dell’imprescindibilità del meccanismo che presuppone necessariamente l’esistenza di intermediari – dal lato del solvens e da quello dell’accipiens – e segnatamente della banca presso la quale il creditore intrattiene il conto su cui effettuare la scritturazione.
Se l’assegno circolare è considerato, da una copiosa giurisprudenza, a tutti gli effetti equivalente al denaro contante (motivo per cui il pagamento effettuato tramite la consegna di tale assegno estingue immediatamente l’obbligazione) tale assunto risulta immediatamente riconducibile all’estensione (già richiamata) di un’interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell’art. 1277 c.c. che supera il dato letterale, adeguandolo alla mutata realtà.
Benché il principio nominalistico, di cui al citato art. 1277 c.c., esiga che le obbligazioni pecuniarie vengano estinte mediante «moneta», ciò non esclude, di per sé, la possibilità che il pagamento avvenga ricorrendo ad altri strumenti, alternativi al denaro e, oggi, di ampia diffusione. [15] Tenuto conto della recente regolamentazione nell’ambito della disciplina di matrice europea sui servizi di pagamento, nonché della specifica disciplina riguardante il bonifico bancario, è ad oggi inevitabile, far leva sull’adeguamento del riconoscimento del valore liberatorio del bonifico, al pari della medesima natura facente capo all’adempimento tramite assegno circolare.
È auspicabile, pertanto, che la penna del legislatore possa far luce sull’interpretazione evolutiva dell’art. 1277 cc., che meglio si allinea alla mutata disciplina comunitaria.
*****
NOTE
[1] Nel corso del 2018 gli sportelli bancari attivi sul territorio italiano si sono così ridotti: da 27.374 di fine 2017 a 25.404 di fine 2018 (-1.970 sportelli; -7,2 per cento) (Fonte: www.bancaditalia.it)
[2] Cass. Civ, 6.9.2004, Sent..N 17961.
[3] Di Majo, Interessi e debiti di valore, in CorG, 1995, 462
[4] C. Civ. sentenze 9691/2000 e 634/1995
[5] Petrolati, Per una revisione del debito di valore, in AC, 1996, 957; Valcavi, L’avvento dell’euro ed il prossimo “requiem” dei c.d. debiti di valore, in FI, 1999, I, 2062; Id., In materia di criteri di liquidazione del danno in genere e di interessi monetari, in FI, 1990, I, 1473
[6] D’Aquino, Verso il tramonto dei crediti di valore, in FI, 1994, I, 2628; Di Majo, Interessi, 462
[7] Cass. civ., sez. unite, 4 giugno 2010, n. 13658
[8] Regolamento n. 260/2012 del 14 marzo 2012, sui requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro; direttiva n. 2015/2366 del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ora attuata con il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
[9] Cassazione civile sez. I, 6 settembre 2004, n. 17961
[10] Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2008, n. 27520
[11] Trib. Brescia, 15 luglio 2010
[12] Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2015, n. 20786
[13] Come dettato dall’art. 1856 cod. civ., tale esecuzione deve appunto avvenire “secondo le regole del mandato”.
[14] L’ordine che ripete la sua fonte e la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l’istituto di credito costituisce un’esecuzione di incarico conferito ex art. 1856 cod. civ.
[15] E’ necessario sottolineare che gli strumenti alternativi di pagamento hanno obbligatoriamente sostituito il denaro: lo stesso legislatore, con la legge c.d. «antiriciclaggio » (d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) ha vietato il trasferimento di denaro contante di importo superiore ai 5.000,00 euro.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno