“L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus“.
“La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sè idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione“.
“Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto“.
Questi sono i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Dolmetta, con la sentenza n. 1517 del 25.01.2021.
La vicenda ha riguardato una banca che ha presentato domanda di insinuazione in via ipotecaria nel passivo fallimentare di una società per credito dipendente da mutuo, per sorte capitale, per sorte interessi, nonché per mora.
Il curatore ha proposto l’esclusione del credito dallo stato passivo osservando che “nonostante nel contratto di mutuo sia prevista la destinazione della somma a investimenti immobiliari, l’importo mutuato è servito semplicemente a coprire un precedente scoperto di conto corrente chirografario senza creare una provvista autonomamente utilizzabile e così trasformando un debito chirografario in debito privilegiato in epoca in cui erano già presenti in contabilità debiti concorsuali; prova ne è che la somma relativa al mutuo è stata accreditata sul conto corrente ripianando la notevole debitoria“.
Condividendo le deduzioni del curatore, il giudice delegato ha escluso il credito dal passivo del fallimento.
A fronte dell’esclusione l’istituto di credito ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Salerno che è stata parzialmente accolta.
Avverso la suddetta pronuncia è insorta la Banca, che ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in quattro motivi.
Nell’affrontare la questione, la Corte ha affermato che il finanziamento della banca destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria in capo al proprio debitore non ha i requisiti sufficienti per essere qualificata “mutuo”.
Nella specie, il “ricavato” del mutuo era stato utilizzato dal mutuatario, in accordo con la banca mutuante, allo scopo specifico e programmatico di estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria della società ancora in bonis, mediante un accredito in conto corrente.
Gli ermellini hanno, dunque, ritenuto che non è consentita alla banca, in tali casi, l’insinuazione al passivo fallimentare delle somme relative all’operazione, in quanto le somme di cui all’operazione sono state solo apparentemente “erogate” al mutuatario; la banca non può, cioè, domandare la restituzione di una somma di denaro che in concreto non ha mai consegnato al mutuatario.
In tal senso, il “ripianamento” di un debito chirografario della banca a mezzo di un nuovo “credito” – che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato del debito a carico del cliente – viene propriamente a sostanziare un’operazione di mera natura contabile, con previsione di una coppia di poste nel conto corrente, di cui una in “dare” e l’altra in “avere”.
In conseguenza di ciò, l’operazione di finanziamento non può integrare gli estremi di una operazione di mutuo, mancando la effettiva traditio (consegna) del denaro al mutuatario.
L’operazione si sarebbe sostanziata, invece, in un mero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovuta (la dilazione del debito chirografario originario).
Ne consegue, per la Corte, che la banca non ha diritto di avanzare “una domanda di ammissione al passivo che abbia ad oggetto la restituzione di somme di danaro”, in quanto “la domanda di ammissione non potrebbe che fare riferimento al titolo che in origine è stato alla base dell’erogazione delle somme a credito: dunque, all’iniziale scoperto di conto”, e non propriamente ad un mutuo, che in sostanza non si è mai realizzato.
Nel solo caso in cui la “posta attiva” risultasse superiore al debito del cliente in essere sul conto, per la parte del supero, l’operazione potrebbe invece ascriversi nel contesto tipologico del contratto di mutuo, con diritto della banca – per sola tale parte – di domandare l’insinuazione al passivo.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha parzialmente accolto il ricorso incidentale non condizionato, respinto il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO DI SCOPO: IRRILEVANTE CHE LA FINALITÀ SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
SUSSISTE NULLITÀ SE (E SOLO SE) IL PRESTITO VIENE UTILIZZATO PER UN FINE DIVERSO DA QUELLO INDICATO IN CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile | 02.03.2018 | n.4578
MUTUO FONDIARIO: NON È POSSIBILE QUALIFICARLO COME “MUTUO DI SCOPO”
LA FINALITÀ DELLA SOMMA MUTUATA NON È ELEMENTO ESSENZIALE DI TALE SCHEMA NEGOZIALE
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Heather M.R. Lo Giudice | 22.10.2018 | n.831
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno