Tra le modifiche apportate dall’art. 4 del DL59/2016, convertito dalla legge 119/2016, una delle più importanti ha ad oggetto l’introduzione del termine ultimo per la proposizione dell’opposizione ex art. 615 cpc.
È stata, infatti, stabilita l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta dopo il provvedimento di autorizzazione alla vendita, così da impedire la proposizione di opposizioni dilatorie e pretestuose, che in qualche modo possano ritardare il corretto svolgimento delle operazioni di vendita.
Il debitore sarà informato di tale preclusione al momento della notifica dell’atto di pignoramento, che deve contenere l’avvertimento che un’eventuale opposizione può essere proposta fino al momento dell’emissione dell’ordinanza di vendita a pena di inammissibilità.
Eventuali opposizioni potranno essere proposte anche successivamente solo se fondate su motivi sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non averla tempestivamente proposta per causa a lui non imputabile.
Tuttavia è bene tener presente in ogni caso che, a norma dell’art. 2929 cc, le opposizioni proposte quando la vendita è già avvenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell’opponente. In altri termini, non viene meno l’acquisto dell’immobile pignorato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa (salvo che sia dimostrata la collusione del terzo con il creditore procedente) ma resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita.
FOCUS
Le nuove disposizione contenute negli artt. 492 e 615 cpc si applicano ai procedimenti iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Avv. Giorgia Viola
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