I destinatari degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007, tra cui spiccano gli intermediari finanziari, sono chiamati a contrastare una grave – e purtroppo reale ed attuale – minaccia: il terrorismo. La redazione della segnalazione di operazione sospetta può vertere non solo il reato di riciclaggio, ma anche il finanziamento al terrorismo (sul punto vedasi art. 41 comma 1 Decreto Antiriciclaggio; art. 30 comma 6 lett. d) Regolamento UE 267/2012; Provvedimento della Banca d’Italia del 27.5.2009). La differenza fra i due fenomeni sta nella direzione del denaro, dei beni o delle altre utilità utilizzate: se nel riciclaggio si esamina l’origine dei fondi, ossia la loro provenienza (che deve per forza essere illecita, in quanto la condicio sine qua non è data, per l’appunto, dalla commissione di un antecedente reato, detto reato presupposto), nel terrorismo si pone, invece, l’attenzione verso l’utilizzo, la destinazione di tali fondi. Questi due fenomeni possono, però, anche essere correlati fra loro: ad esempio, la società Alfa Srl commette un reato di tipo fiscale. La liquidità ottenuta dalla commissione di tale illecito viene trasferita, a mezzo bonifico, sul conto corrente personale della moglie di uno dei soci, con causale dividendi oppure rimborso prestito socio. Poco dopo, quella stessa liquidità viene accreditata sul conto corrente di un’Associazione no-profit, che sta segretamente reclutando persone da formare per un imminente attacco terroristico. Due sono, dunque, le domande chiave che ogni operatore finanziario deve farsi ed a cui deve poter dare una risposta. E sono molto semplici: da dove proviene il denaro? e come viene usato il denaro?.
Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo si fonda sull’applicazione di misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente designate (sul punto, leggasi D. Lgs. 109/2007). Congelare significa sostanzialmente porre un divieto sulla movimentazione, sul trasferimento, sulla gestione e sull’accesso a tali valori: atti che consentirebbero di variarne uno o più elementi – quali, volume, importo, collocazione, proprietà e/o possesso, natura o destinazione – cosicché da mascherare le finalità terroristiche di tali disponibilità (in caso contrario, la pena prevista è quella della nullità degli atti posti in essere). C’è, altresì, da dire che tale congelamento – come anche l’omissione od il rifiuto ad eseguire un servizio finanziario -, se avvenuto in buona fede, non comporta alcun tipo di responsabilità per l’intermediario finanziario che l’ha posto in essere, salvo la prova della negligenza (rif. art. 5 comma 8 D. Lgs. 109/2007). Gli obblighi di comunicazione, di cui al predetto D. Lgs. 109/2007, sono distinti e autonomi rispetto a quelli di segnalazione: essi debbono essere assolti anche nel caso in cui le medesime informazioni siano portate a conoscenza della UIF – Unità di Informazione Finanziaria, tramite l’invio delle segnalazioni di operazione sospetta.
Al fine di aiutare i soggetti coinvolti nella lotta al terrorismo, consentendo loro di assolvere al meglio i propri obblighi in materia, proprio la UIF diffonde informazioni e novità sul suo portale web, in cui sono disponibili molti link utili.
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