La querela di falso depositata unitamente alle memorie conclusionali va ritenuta tardiva in quanto, anche se è vero che essa può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio – e quindi per la prima volta anche in appello – la norma di cui all’art. 221 cpc deve essere coordinata con l’art. 190 cpc, con la conseguente irricevibilità della querela proposta dopo la precisazione delle conclusioni.
IL CASO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell’apocrifa sottoscrizione del documento opposto e per non aver mai ricevuto la somma ingiunta.
La causa veniva istruita mediante verificazione, a mezzo ctu grafologica, che accertava l’attribuibilità in capo all’attore.
La causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge e l’attore, con il deposito delle memorie conclusionali, allegava querela di falso per l’abusivo riempimento del foglio firmato, posto a base dell’ingiunzione. Il Giudice, ritenendo la precisazione delle conclusioni estremo limite di ogni preclusione, stabiliva di non autorizzare la querela di falso e decideva per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto
IL COMMENTO
Sulla proposizione della querela di falso dopo la precisazione delle conclusioni il Giudicante ha aderito ad una parte della giurisprudenza che ritiene detta querela tardiva.
Tuttavia una giurisprudenza più risalente e parte della dottrina (Prof. Giovanni Verde) ritengono che la natura derogatoria della norma contenuta nell’art. 221 cpc, consente di superare il limite dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
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