ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n. 17556 del 18 luglio 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato il principio di diritto, già espresso dalle medesime Sezioni Unite con sentenza n. 18697 del 13 settembre 2011, secondo cui il ritardo pari o superiore a un anno nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali è intrinsecamente ingiustificabile, ragion per cui comporta in ogni caso la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, salva l’allegazione e conseguente dimostrazione di circostanze assolutamente eccezionali.
Nella fattispecie a un magistrato del Tribunale di Catanzaro erano stati contestati ritardi superiori, in undici casi, ai 700 giorni; in quaranta, ai 600 giorni; in quarantuno, ai 500 giorni; in trentacinque, ai 400 giorni; in ventuno, ai 300 giorni; in novantatre, ai 200 giorni. Al fine di pronunciarsi sulla responsabilità disciplinare, la Sezione Disciplinare del CSM ha applicato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28802; Cass., sez. un., 1° agosto 2012, n. 13795; Cass., sez. un., 13 febbraio 2012, n.1990), secondo cui i ritardi superiori a un anno sono intrinsecamente ingiustificabili, in quanto oltrepassano la soglia della ragionevolezza.
A tale stregua, la Sezione Disciplinare ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del magistrato, pur condannandolo alla sanzione minima della censura, in considerazione della sussistenza di elementi a sua discolpa.
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso presentato dal magistrato avverso la sentenza resa dalla Sezione Disciplinare, argomentando che gli elementi favorevoli addotti dal magistrato incolpato non possono avere una efficacia scriminante dei ritardi, ma soltanto giustificare l’irrogazione della sanzione minima della censura. Del resto, in un caso analogo le Sezioni Unite, con sentenza 28 marzo 2012 n. 4943, avevano osservato che le circostanze favorevoli dedotte potevano semmai attenuare, ma non certo escludere la responsabilità del magistrato.
In definitiva, non va esente da responsabilità disciplinare il magistrato che abbia accumulato, nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, ritardi pari o superiori ad un anno, nonostante egli produca elementi a sua discolpa.
Testo del provvedimento
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