E’ pienamente legittima, e non può dunque dar luogo a risarcimento del danno, la condotta della banca che, nell’ambito di una operazione commerciale complessivamente azzardata, si rifiuti di erogare ulteriore credito in assenza di alcuna garanzia e soprattutto di una seria prospettiva di rientro.
Questo il principio sancito dal Tribunale di Padova, Giudice dott. Giorgio Bertola, con sentenza del 10.01.2017.
Gli attori convenivano in giudizio la banca per chiederne la condanna al risarcimento del danno cagionato dal suo illegittimo rifiuto ad erogare un mutuo e ad ultimare, dunque, una complessa operazione commerciale.
Nelle more del procedimento la banca convenuta veniva posta in liquidazione coatta amministrativa.
In primo luogo il Giudice ha affrontato il profilo della eventuale estinzione del giudizio per errata riassunzione della causa verso soggetti non legittimati.
Secondo il Tribunale, come si evince dall’atto di cessione di attività e passività, la tipologia di domanda che gli attori hanno dimesso nel giudizio in oggetto sembrerebbe non essere stata ceduta ad alcun soggetto, come peraltro hanno puntualmente osservato tutte e tre le parti nei cui confronti gli attori hanno riassunto il giudizio, così che sembrerebbe che l’attuale contenzioso sia rimasto in capo alla vecchia banca in liquidazione coatta.
Tale circostanza, ha precisato il Giudice, non è giuridicamente possibile.
Il paradosso che si verifica nel giudizio in oggetto, per il Tribunale, è relativo al fatto che gli attori ancora non hanno un titolo da far eventualmente valere in sede concorsuale poiché le loro domande sono volte all’accertamento di un danno cagionato dalla condotta della banca in bonis e la conseguente sua condanna a risarcire un danno che non è ancora né liquido né certo e pertanto inesigibile.
A queste condizioni, se gli attori avessero svolto le loro domande avanti al giudice della procedura concorsuale, essi le avrebbero viste certamente respinte in quanto inammissibili.
Il punto decisivo, ha specificato il Giudice, è poi rappresentato dal comma 5 dell’art. 2 dell’atto di cessione prodotto in atti.
Secondo quella disciplina alla cessionaria Banca, che si è fatta carico di tutte le posizioni, escluse quelle espressamente indicate, non andrebbero i “crediti classificati a sofferenza di cui all’allegato V ed il relativo contenzioso, anche passivo, e precisamente ogni credito, debito, diritto, ragione ed azione riferibile ai predetti rapporti che formano oggetto di cessione separata ad un veicolo di cartolarizzazione istituito ai sensi della l. 130/1999”.
La convenuta banca, a parere del Tribunale, non può avvalersi di tale disposizione, sicché ella è la legittimata passiva a contraddire alle domande attoree visto che ha ricevuto in cessione tutte le posizioni escluse quelle del comma 5, questo perché il giudizio in oggetto è una autonoma causa di merito in cui si chiede la condanna della convenuta al pagamento di una determinata somma.
Chiarito chi sia il contraddittore legittimato, nel merito, il Tribunale ha rilevato in primo luogo che, dalla lettura dello scambio di corrispondenza tra il commercialista di parte attrice con i vertici della banca, è agevole evincere la fragilità dell’operazione commerciale oggetto di causa.
A parere del Giudice, in particolare, definire l’operazione complessiva un azzardo è certamente riduttivo e consente anche di comprendere perché l’istituto di credito sia giunto alla liquidazione coatta amministrativa visto le valutazioni sulla base delle quali erogava milioni di euro a perdere ai propri clienti.
Alla luce di ciò, per il Tribunale, appare assolutamente dovuto il rifiuto di erogare ulteriori somme.
In ragione della piena legittimità dell’omessa erogazione di ulteriore credito in assenza di alcuna garanzia e soprattutto di una seria prospettiva di rientro, ha chiarito il Giudice, le vicende economiche successive appaiono solo il frutto di quel “rischio d’impresa” che caratterizza la normale vita imprenditoriale di una società commerciale.
Sulla base del suddetto principio il Giudice ha rigettato le domande attoree.
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