Nel giudizio di Cassazione, in tema di comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale, l’indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella del relativo indirizzo di P.E.C., comporta l’automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. figurante obbligatoriamente dal “Reginde”, sicché correttamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli artt. 366, ultimo comma, e 136, comma 2, c.p.c., procede all’individuazione della P.E.C. dal “Reginde” e all’esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; pertanto, nell’ipotesi in cui la comunicazione inviata all’esito di tale individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di P.E.C. del destinatario, la mancata consegna dell’avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancelleria non è onerata di procedere al rinnovo dell’atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Moscarini, con l’ordinanza n. 4920 del 23 febbraio 2021.
Nel caso di specie è accaduto che il legale difensore dei ricorrenti anziché indicare il proprio indirizzo PEC, abbia individuato, oltre al proprio codice fiscale, l’indirizzo di posta di un altro difensore.
La Suprema Corte ha ritenuto che una domiciliazione presso PEC di un difensore diverso da quello che esercita il ministero difensivo possa avvenire solo se a tale difensore si attribuisca la qualifica di domiciliatario, precisazione che nel caso di specie non è avvenuta.
Pertanto, l’individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria avviene automaticamente, cioè al di là della indicazione espressa della PEC, attraverso la ricerca nell’apposito registro e se la comunicazione inviata all’esito di tale individuazione non è andata a buon fine per rifiuto da parte della casella di P.E.C. del destinatario, la notifica si ritiene correttamente effettuata senza che siano necessari ulteriori adempimenti.
CASELLA PEC PIENA: LA NOTIFICA AL DIFENSORE VA EFFETTUATA CON DEPOSITO IN CANCELLERIA EX ART. 16 CO. 6 D.L. 179/2012
LA SATURAZIONE DELLO SPAZIO DISPONIBILE È UN FATTO IMPUTABILE AL TITOLARE DELL’ACCOUNT
Corte di Cassazione, Pres. Messini D’Agostini – Est. Tutinelli | 02.05.2022 | n.17061
COMUNICAZIONE TELEMATICA: LA SATURAZIONE DELLA CASELLA P.E.C. DEL DESTINATARIO È UN EVENTO IMPUTABILE AL DIFENSORE
LA CANCELLERIA NON DEVE RIPETERE LA NOTIFICA ANCHE SE LA PARTE È COSTITUITA CON DUE DIVERSI PROCURATORI
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Pres. Maiore – Rel Rota | 09.03.2021 | n.430
IMPUGNAZIONI CIVILI: IN CASO DI “PEC PIENA” OCCORRE RINOTIFICARE AL DIFENSORE “EXTRA DISTRICTUM” PRESSO LA CANCELLERIA OVE PENDE LA LITE
LA TEMPESTIVA RINNOVAZIONE FA DECORRERE IL TERMINE BREVE EX ART. 325 C.P.C.
Ordinanza | Cass. civ., Pres. Frasca, Est. Condello | 12.09.2022 | n.26810
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno