Una volta che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte di una persona giuridica abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell’inventario nei termini stabiliti dalla legge, la persona giuridica stessa, in mancanza di una espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva (salvi, naturalmente, gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme comuni, alla sua prescrizione ovvero al decorso del termine fissato a norma dell’art. 481 c.c.) il diritto di accettare l’eredità.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Lombardo – Rel. Dongiacomo, con l’ordinanza n. 14442 del 27 maggio 2019.
Una fondazione era stata indicata quale unica erede in un testamento olografo. La fondazione accettava l’eredità con beneficio d’inventario omettendo però di redigerlo nei termini di legge, cedendo successivamente beni ereditari a titolo transattivo, in assenza dell’autorizzazione prescritta dall’art. 493 cod. civ. Per queste ragioni la sorella della testatrice conveniva in giudizio la Fondazione chiedendo che venisse dichiarata decaduta dalla facoltà di accettare l’eredità ai sensi degli artt. 485, 487 e/o 493 cod. civ.
In primo e secondo grado le richieste di quest’ultima non sono state accolte, dichiarando la conservazione in capo all’ente del diritto di accettare l’eredità.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della sorella della testatrice, affermando che l’omessa redazione dell’inventario non comporta la decadenza dal beneficio – ancorata a condotte diverse e attinenti alla fase di liquidazione –, ma piuttosto impedisce lo stesso perfezionamento del “modulo legale”, rendendo l’accettazione inefficace. Da ciò, tuttavia, non deriverebbe per l’ente la perdita del diritto di accettare l’eredità, ma piuttosto la conservazione dello stesso per l’intero periodo di prescrizione decennale.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato che, una volta stabilito che le persone giuridiche non acquistano, in caso di mancata redazione dell’inventario nei termini perentori di cui agli artt. 485 e 487 c.c., lo status di erede si pone l’ulteriore problema di stabilire se la mancata redazione dell’inventario nei termini stabiliti comporta l’incapacità della persona giuridica a succedere nell’eredità ad essa devoluta ovvero se, al contrario, la persona giuridica, pur non avendo redatto l’inventario nel termine, conserva il diritto di accettare l’eredità fino alla sua prescrizione.
La prima soluzione è stata sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha rilevato che, in caso di omessa redazione dell’inventario nei termini e con le modalità normativamente stabiliti, il mancato completamento della fattispecie a formazione progressiva dell’accettazione con beneficio d’inventario, con la quale è stato regolato l’acquisto dell’eredità da parte delle persone giuridiche diverse dalle società, unitamente alla sua sopravvenuta impossibilità, si traduce nella mancata acquisizione della capacità speciale a succedere da parte delle persone giuridiche stesse, in quanto condizionata ad una valida aditio nella forma stabilita.
Il Collegio, invece, ritiene di aderire al secondo orientamento secondo il quale, l’inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell’inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell’art. 481 c.c., l’ente chiamato all’eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d’inventario.)
Nessuna norma, infatti, prevede la perdita del diritto di accettare l’eredità in conseguenza della mancanza o della tardiva formazione dell’inventario. Pertanto, ha ritenuto che l’ente al quale sia stata devoluta un’eredità, una volta che l’accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell’inventario nei termini prescritti, può senz’altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini
Soltanto così, del resto, è possibile, per un verso, conservare gli effetti della disposizione testamentaria con la quale il de cuius ha nominato l’ente quale suo erede, e, per altro verso, tutelare le ragioni dello stesso ente e del suo diritto ad accettare, sia pur in forma necessariamente beneficiata, l’eredità ad esso devoluta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
EREDITA’: LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE NON È UN ATTO RILEVANTE AI FINI DELL’ACCETTAZIONE TACITA
HA CONTENUTO FISCALE E NON IDONEO AD ESPRIMERE L’INTENZIONE UNIVOCA DI ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI EREDE
Ordinanza | Cassazione Civile, Pres. Manna – Rel. Scalisi | 19.02.2019 | n.4843
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/eredita-la-denuncia-di-successione-non-e-un-atto-rilevante-ai-fini-dellaccettazione-tacita
ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ: NON È SUFFICIENTE IL CERTIFICATO EX ART. 567, COMMA 2, C.P.C.
OCCORRE PROVARE IL POSSESSO DELL’IMMOBILE O PRESENTARE ALTRO ATTO IDONEO A FAR DESUMERE CON CERTEZZA L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ
Sentenza | Tribunale di Pesaro, Giudice Flavia Mazzini | 18.01.2018 | n.95
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/accettazione-tacita-di-eredita-non-e-sufficiente-il-certificato-ex-art-567-comma-2-c-p-c
SUCCESSIONE: I CREDITI DEL DE CUIUS NON SI DIVIDONO AUTOMATICAMENTE PRO QUOTA TRA GLI EREDI
NECESSARIA IDONEA DOCUMENTAZIONE PERCHÉ LA BANCA POSSA PROCEDERE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi | 23.10.2017 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/successione-i-crediti-del-de-cuius-non-si-dividono-automaticamente-pro-quota-tra-gli-eredi
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