L’intervento titolato in una procedura esecutiva determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa
La giurisprudenza ha pacificamente associato la perdita dell’efficacia interruttiva permanente della prescrizione alle ipotesi di estinzione tipica, atteso che nei casi regolati dagli articoli 629, 630 e 631 c.p.c. l’estinzione è ricollegata al verificarsi di eventi riconducibili ad un’inerzia consapevole del ceto creditorio, in relazione alla posizione del procedente (e non anche a quella dell’intervenuto).
Deve ritenersi che sia più coerente con il ruolo che la legge disegna all’intervenuto nel processo esecutivo, non gravato dall’onere di tenere un comportamento processualmente attivo, perché può giovarsi dell’attività di impulso svolta dal procedente, escludere che debba pretendersi in capo all’intervenuto la necessità di attivarsi in prima persona per evitare che alcuni dei beni originariamente pignorati sfuggano all’assoggettamento alla procedura esecutiva, al fine di sottrarsi alla prescrizione.
Non si può ritenere che egli sia gravato dall’onere di rinnovare la trascrizione del pignoramento per quei beni in relazione ai quali il procedente sceglie di non rinnovarla, non potendo qualificarsi come inerziale il suo comportamento, a fronte peraltro della mera eventualità che i beni che rimangono assoggettati al pignoramento non siano sufficienti anche a soddisfare le sue pretese.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rubino, con la sentenza n. 20614 del 24 luglio 2024.
È stata esaminata la posizione del terzo creditore intervenuto in una procedura esecutiva estinta parzialmente per effetto della mancata rinnovazione della trascrizione.
Nel caso di specie, l’erede del debitore citava in giudizio i creditori del de cuius i quali sulla base di due sentenze del 1999 e del 2003, erano intervenuti in una procedura esecutiva promossa in danno del de cuius nel 2006, estintasi nel 2017 per carenza dell’attivo, al fine di dichiarare l’illegittimità dell’ipoteca iscritta su due beni immobili del medesimo dai creditori intervenuti nel 2018, in violazione dell’articolo 2830 c.c., e la prescrizione del credito.
A seguito del rigetto della domanda, l’erede proponeva appello reiterando l’eccezione di prescrizione del credito e di illegittimità della iscrizione ipotecaria.
La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione, dichiarando la prescrizione del diritto ad azionare il credito vantato dai signori creditori e la nullità della iscrizione ipotecaria eseguita sulla base del titolo esecutivo del ’99.
Avverso tale decisione i creditori proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Nel primo motivo i ricorrenti lamentano l’erroneità della sentenza di appello per non avere la Corte di merito valutato correttamente la mancata estinzione del credito vantato dagli odierni ricorrenti, omettendo completamente di valutare i documenti versati in atti, che dimostrerebbero inequivocabilmente che – almeno fino al 12 gennaio 2017, data in cui è stato approvato il progetto di riparto – la prescrizione era interrotta con effetto interruttivo permanente, in violazione del principio stabilito da Cass. n. 24683 del 2018, secondo il quale nell’espropriazione forzata il ricorso per intervento recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio, idonea, a mente dell’articolo 2943 secondo comma c.c., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso fino all’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.
Il primo motivo di ricorso, dunque, pone la questione se l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, conseguente all’intervento in una procedura esecutiva, si estingua in caso di estinzione (nel caso di specie parziale) della procedura stessa per una causa di estinzione atipica, convertendosi in effetto interruttivo meramente istantaneo, ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione dell’azione, riguardo alla posizione dell’intervenuto.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, affermando che anche se l’intervento nel corso di una procedura esecutiva comporta un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, tale effetto si mantiene anche in caso di estinzione parziale della procedura per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni dei beni, a condizione, però, che il procedimento si concluda utilmente per almeno uno dei beni assoggettati al pignoramento.
Ciò in quanto la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento sui beni che escono dalla procedura non può essere considerata condotta inerziale dell’intervenuto.
Gli Ermellini hanno ben precisato e delineato il ruolo del terzo creditore intervenuto in una procedura esecutiva al quale, che non gravato dall’onere di tenere un comportamento processualmente attivo, per cui è da escludere che debba pretendersi in capo all’intervenuto la necessità di attivarsi in prima persona per evitare che alcuni dei beni originariamente pignorati sfuggano all’assoggettamento alla procedura esecutiva, al fine di sottrarsi alla prescrizione con la rinnovazione dell’ipoteca.
Per tali motivi la Suprema Corte ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA SOTTOSCRIZIONE È UNA MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLA PATERNITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore | 24.01.2024 | n.2335
PROCEDURA ESECUTIVA: l’estinzione anticipata e l’interruzione della prescrizione
L’effetto permanente determinato dall’atto di pignoramento
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 09.05.2019 | n.12239
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