La mancata notifica ai debitori e ai terzi pignorati, prevista ai sensi dell’art. 543 commi 5 e 6, dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento determina l’inefficacia del pignoramento stesso con conseguente estinzione della procedura.
L’avvenuta proposizione dell’opposizione alla procedura esecutiva da parte dei debitori non vale a sanare il vizio dell’inefficacia del pignoramento in conseguenza della mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Pres. De Marco – Rel. Lo Presti, con la sentenza n. 96 del 7 gennaio 2023.
LA NORMA: Art. 543 cpc – Forma del pignoramento
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente [26, 28] nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Quando procede a norma dell’articolo 492 bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.
IL CASO DECISO
La vicenda in esame trae origine dalla dichiarazione di inefficacia del pignoramento emessa dal giudice dell’esecuzione a causa del mancato adempimento, da parte del creditore pignorante, dei nuovi oneri imposti a suo carico dall’art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., come novellati dalla L. 26 novembre 2021, n. 206, e in vigore dal 22 giugno 2022.
Più specificamente, veniva instaurata una procedura di pignoramento presso terzi e il creditore procedente provvedeva a iscrivere la causa a ruolo ma senza notificare il relativo avviso di iscrizione nei confronti dei debitori e dei terzi pignorati.
Parimenti neppure procedeva a depositare tali avvisi nel fascicolo dell’esecuzione anteriormente alla data dell’udienza predetta.
Conseguentemente, il Giudice competente dichiarava l’inefficacia del pignoramento presso terzi e l’improcedibilità dell’espropriazione forzata escludendo, altresì, l’idoneità dell’avvenuta proposizione di un’opposizione esecutiva da parte dei debitori esecutati a sanare tale vizio.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il creditore procedente, allegando di aver provveduto alla notifica dell’avviso e al deposito nel fascicolo successivamente alla data dell’udienza di comparizione, avendo atteso la comunicazione dall’U.N.E.P. dell’avviso di disponibilità dell’atto notificato.
Il Collegio ha osservato che i nuovi adempimenti a carico del creditore – a dispetto del titolo della legge che li ha introdotti (legge 26 novembre 2021, n. 206, «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile») – finiranno per dilatare i tempi del processo esecutivo, poiché è verosimile attendersi che i creditori – per non incorrere in decadenza – saranno di fatto costretti a indicare udienze di comparizione più distanti.
Tuttavia, è altrettanto vero che i medesimi sono, per un verso, (a) giustificati da un’apprezzabile esigenza, che è quella di mettere i destinatari della citazione a conoscenza della sua iscrizione a ruolo (e il differente trattamento rispetto ai giudizi di cognizione introdotti con citazione potrebbe spiegarsi alla luce del vincolo pignoratizio, destinato a prodursi per il solo fatto della notifica del pignoramento), e, per altro verso, (b) trascurabili sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dal momento che l’allungamento, anche di pochi giorni o, al più, di qualche settimana, dei termini di comparizione (salvo che il creditore possa procedere alla notifica via p.e.c., in proprio, laddove ne dovessero ricorrere le condizioni, nel qual caso tale problema non si porrebbe neppure, attesa la sostanziale immediatezza del tempo di perfezionamento della notifica e di acquisizione della prova da parte del notificante, il quale potrebbe a quel punto depositare in tempo reale l’avviso notificato nel fascicolo processuale), non è idoneo a determinare a carico del creditore un altrettanto apprezzabile sacrificio del proprio interesse alla tempestiva riscossione coattiva del credito.
Nel caso in esame non risulta – non essendo stato neppure allegato dalla reclamante – che sia stata formulata davanti al Giudice dell’esecuzione alcuna istanza in tal senso, da ciò derivando il corretto rilievo dell’inefficacia del pignoramento e della conseguente estinzione del processo, per inattività qualificata da ricondurre all’art. 630, comma 1, del codice di procedura civile.
Alla luce di tale percorso, il Collegio ha rigettato il reclamo.
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PRECISA CHE È POSSIBILE LA NOTIFICA DIRETTAMENTE DA PARTE DELL’AVVOCATO IN PROPRIO
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