Il mancato pagamento anticipato delle spese del PVP entro il termine fissato dal giudice dell’esecuzione comporta l’estinzione della procedura in quanto si verifica una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo, oltretutto ascrivibile allo stesso creditore, che non potrà beneficiare dell’effetto sospensivo della prescrizione.
Seppure i termini fissati dal giudice dell’esecuzione non possano avere natura perentoria, si ritiene che la fissazione di un termine ordinatorio non renda meno cogente la disposizione, dato che il meccanismo previsto dall’art. 154 c.p.c. rende sanzionabile l’assenza di una tempestiva richiesta di proroga.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Fernando Scolaro, nella sentenza n. 560 del 13 gennaio 2023.
Accadeva che una procedura esecutiva veniva estinta in quanto, per ben due volte, veniva fissata la vendita del compendio pignorato che, però, non poteva aver luogo per mancata possibilità di eseguire i servizi di pubblicità previsti nell’ordinanza di vendita in conseguenza del pagamento anticipato del PVP da parte del creditore procedente.
Lo stesso creditore, che aveva omesso di effettuare anticipatamente i pagamenti a scopo pubblicitario, previsti nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, neppure avanzava richiesta di rimessione in termini.
Il Tribunale ha osservato che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari per la pubblicità impediva i relativi adempimenti per cui legittimamente la procedura andava estinta.
Più segnatamente la sentenza si è articolata nei seguenti punti:
a) l’ordinamento non può tollerare che una parte lasci inutilmente spirare il termine (seppure ordinatorio) senza richiedere proroga e senza provvedere ad attività necessarie alla prosecuzione del processo esecutivo in quanto, pur vigendo il principio dell’impulso di parte, il processo non è nella disponibilità assoluta delle parti sia perché l’art. 484 c.p.c. attribuisce al Giudice il compito di provvedere per condurlo ad epilogo sia perché il principio costituzionale di ragionevole durata del processo presidia interessi collettivi e la sua violazione ha potenziali effetti negativi sull’apparato giurisdizionale nel suo complesso e sul singolo giudice tenuto a far rispettare il principio costituzionale;
b) la “chiusura anticipata” è riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e, dopo la riforma del 2006, è espressamente considerata dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c. e, da ultimo, dall’art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
c) il legislatore ha apertamente dato avallo all’interpretazione giurisprudenziale con l’introduzione dell’art. 631bis c.p.c. che espressamente sancisce l’omesso versamento del fondo spese per provvedere alla pubblicazione sul PVP con l’estinzione della procedura esecutiva.
In relazione alle spese del giudizio di merito, il giudice ha rilevato che esistevano giusti motivi, attesa la non opposizione delle parti opposte, per dichiararle irripetibili.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE L’INERZIA E/O LO SPECIFICO INADEMPIMENTO DEL CREDITORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi- Rel. Fanticini | 14.03.2022 | n.8113
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE: A QUANTO AMMONTANO I COSTI? QUALI SONO I TEMPI?
LE ESORBITANTI SPESE DA SOSTENERE IN 24 MESI: DA UN MINIMO DI €. 18.000,00 AD UN MASSIMO DI € 30.000,00
Articolo Giuridico | 05.12.2022 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno