ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza del 4 settembre 2013 n. 20334, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui, nel caso di mandato conferito congiuntamente a due o più difensori, qualora l’atto sia sottoscritto da parte di più difensori, si presume che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto, salva la prova su chi abbia svolto le diverse attività difensive.
Nel caso di specie, un avvocato codifensore domandava al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 28, legge n. 794/1942, la liquidazione dei diritti, degli onorari e delle spese per l’attività professionale svolta in favore di una s.r.l. Il Tribunale capitolino accoglieva parzialmente il petitum: precisamente, escludeva il diritto al compenso per l’atto di precetto, poiché il professionista risultava soltanto domiciliatario, mentre lo riconosceva per le restanti attività, in relazione alle quali lo stesso professionista aveva ricevuto pieno mandato.
La s.r.l. impugnava la decisione per Cassazione, lamentando, in particolare: che il professionista, a seguito delle specifiche contestazioni sull’effettivo espletamento dell’attività difensiva, non avesse adempiuto all’onere, su di lui gravante per effetto delle predette contestazioni, di provare i fatti costitutivi il suo diritto, e cioè lo svolgimento delle attività in relazione alle quali egli domandava il compenso; che il giudice di merito avesse negato l’ammissione delle prove richieste sul punto dalla stessa s.r.l.; che il giudice di merito, pur a seguito della contestazione sull’effettivo espletamento dell’attività difensiva, non avesse proceduto d’ufficio a verificare lo svolgimento delle attività in relazione alle quali il professionista domandava il compenso.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso della s.r.l., ha rilevato che il giudice di merito ha operato correttamente nel limitarsi ad accertare l’avvenuto conferimento del mandato e a rilevarne la natura congiunta, punti sui quali, peraltro, la s.r.l. non ha avanzato contestazioni; restava infatti precluso al giudice di merito accertare d’ufficio se le singole attività fossero state o meno materialmente predisposte da uno o da entrambi i professionisti incaricati: ciò perché, in mancanza di prova sul punto, la sottoscrizione dell’atto deve presumersi idonea a far ritenere che alla sua stesura abbiano partecipato coloro che lo hanno sottoscritto.
Testo del provvedimento
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