ISSN 2385-1376
Testo massima
La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla I sezione penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.44263 del 19 settembre 23 ottobre 2014.
Nel caso in questione la ricorrente è stata condannata alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 1100,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.p..
La sentenza di condanna è divenuta definitiva perché inutilmente decorso il termine ad impugnare decorrente dalla notifica dell’estratto contumaciale della relativa condanna.
Tale notifica, infatti, è stata eseguita, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., presso il difensore di fiducia dove l’imputata aveva a suo tempo eletto domicilio e che, già da tempo, aveva rinunciato al mandato.
La Corte, rinviando ad una precedente pronuncia (Corte Cass. 11.2.2010, n. 3116, rv. 246387), ha rilevato che, malgrado il difensore di fiducia rinunciante avesse partecipato per delega ad ulteriori udienze anche dopo aver formalizzato la rinuncia al mandato, tale atto, difensivamente allegato agli atti, non ha posto nel nulla ed espunto dal processo, la domiciliazione eletta dall’imputata.
Pertanto, non può che convenirsi sulla regolarità della notificazione in discorso e sulla regolare formazione del titolo esecutivo impugnato.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 607/2014