Siccome la norma dettata dall’art. 2 della L. n. 287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi; di modo che già in generale è possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.
L’interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l’operatore qualificato, vincolato dall’intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa.
In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi scontata ma presuppone che si dia prova: a) dell’esistenza dell’intesa restrittiva; b) dell’illiceità della stessa mediante allegazione dell’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale; c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti, con la sentenza n. 37 del 17.01.2017.
Nel caso in esame, un mutuatario e la garante convenivano in giudizio, con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., la Banca, esponendo di aver già proposto opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c., comma 2, avverso il pignoramento eseguito in esecuzione di due contratti di mutuo sottoscritti tra le parti e chiedendo dichiararsi l’invalidità ed inefficacia dei richiamati titoli esecutivi, in ragione, tra l’altro, della nullità della clausola di determinazione degli interessi tramite indice Euribor, asseritamente frutto di un accordo di cartello tra intermediari finanziari.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Secondo la prospettazione attorea, siccome l’indice Euribor risulterebbe espressione di un cartello bancario tra intermediari finanziari, le clausole contenute nei contratti stipulati a valle di quell’accordo dovevano ritenersi nulle perché contrastanti con quanto dispone la L. n. 287 del 1990.
Ebbene il Giudice, a tal proposito, a fronte dell’assoluta genericità della contestazione mossa dall’attrice, specificava che, poiché la norma dettata dall’art. 2 della L. n. 287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel contesto normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi.
In altri termini, di per sé la (invocata) violazione dell’art. 2 della L. n. 287/90 incide su diritti (e relative sfere di tutela) differenti da quelli scaturenti dai rapporti tra gli enti finanziatori ed i singoli consumatori.
Ne deriva che, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discenderebbe automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali manterrebbero la loro validità, potendo dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.
Ebbene, proseguiva il Giudicante, l’interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l’operatore qualificato, vincolato dall’intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa.
In tale ottica, la nullità del contratto “a valle” non può affatto darsi scontata ma presuppone che si dia prova: a) dell’esistenza dell’intesa restrittiva; b) dell’illiceità della stessa mediante allegazione dell’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale; c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.
Il Tribunale, pertanto, premesso che, nel caso di specie, l’utilizzo dell’indice Euribor non risultava, in alcun modo, espressione di una scelta vincolante per la Banca, ad ogni modo, non riconducibile ad una intesa anticoncorrenziale, rilevava, in aggiunta, l’assenza di qualsivoglia collegamento negoziale tra il procedimento diretto alla definizione del tasso di scambio interbancario a livello comunitario ed il contratto concluso dalla banca con il cliente che, infatti, appariva del tutto estraneo a quelle intese sia sotto il profilo formale che sotto quello economico.
A ciò si aggiunga la considerazione – formulata in sentenza – per la quale il giudice ordinario sarebbe sfornito di giurisdizione in ordine all’accertamento della sussistenza dell’intesa anti-concorrenziale, a mente del disposto ex art. 33 l. 287/1990.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice siciliano, a fronte di una contestazione generica ed infondata di parte attrice, rigettava, sotto il profilo esaminato, la domanda proposta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È CONFIGURABILE IN ASTRATTO UN’INTESA ANTICONCORRENZIALE
È PIENAMENTE VALIDA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO VARIABILE CON TALE PARAMETRO
Sentenza | Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo | 14.06.2017 | n.517
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno