Se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell’Euribor possono influenzarne l’ammontare, ciò non basta per affermare che l’intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale.
Siffatta nullità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito.
La determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato.
I tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d’altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, con la sentenza n. 17550 del 19 settembre 2018.
Nel caso in esame, dei MUTUATARI hanno convenuto in giudizio una BANCA, con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, al fine di ottenere la declaratoria di nullità parziale dello stesso, limitatamente alle clausole relative agli interessi usurari ed ottenere, conseguentemente, la gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c.
Gli attori, inoltre, hanno dedotto la radicale inidoneità del tasso Euribor a fungere da parametro di determinazione del tasso di interesse, sia perché non consentirebbe di determinare un piano di ammortamento valevole per l’intera durata del contratto, sia per contrasto con la normativa antitrust (L. 287/90).
Costituitasi in giudizio, la BANCA ha eccepito la genericità ed il difetto di prova della domanda, chiedendone pertanto il rigetto.
Il Giudice adìto, nell’affrontare la questione, ha considerato priva di pregio la tesi attorea secondo cui la pattuizione di un tasso usurario determinerebbe la gratuità del mutuo, estendendosi la nullità della pattuizione degli interessi all’intero rapporto, in quanto l’art. 1815 comma 2 cc non commina in assoluto la gratuità del rapporto comportando bensì la declaratoria di nullità della sola clausola nulla e l’operatività per essa della sanzione di cui all’art. 1815 comma 2 cc.
Il Tribunale, inoltre, ha specificato che il dedotto carattere usurario del mutuo può essere valutato esclusivamente sulla base degli elementi indicati dagli attori, in sostanza dei soli tassi nominali riportati nel contratto, non essendone stati dedotti altri.
Infatti la rilevabilità d’ufficio delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe.
Con riferimento al tasso Euribor, l’Organo giudicante ha evidenziato che esso rappresenta un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. Esso viene determinato (“fissato“) dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d’affari dell’area Euro.
Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l’Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati che si assumono come oggettivi.
Ciò significa che le singole banche, pur potendone influenzare l’ammontare, non necessariamente innescano un illecito anticoncorrenziale. Siffatto illecito potrebbe configurarsi, invero, solo qualora si fosse in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito.
Infine, il Giudice ha evidenziato che la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. In base a tale assunto il Tribunale di Roma ha i requisiti di certezza e determinatezza dei tassi Euribor, essendo gli stessi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation).
Il giudice ha concluso ritenendo pienamente determinabile e validamente approvata per iscritto la misura del tasso d’interesse in questione, ai sensi degli artt. 117 TUB, 1284, terzo comma, e 1346 c.c. La variabilità della quota interessi delle singole rate è, invero, la ovvia conseguenza della variabilità del tasso di interesse.
Sulla base della soprariportate argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree in quanto generiche, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: VALIDA LA CLAUSOLA CON DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI TRAMITE INDICE EURIBOR
LEGITTIMO IL RINVIO AD UN SISTEMA DI RILEVAZIONE ESTERNO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 21.05.2017 |
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È CONFIGURABILE IN ASTRATTO UN’INTESA ANTICONCORRENZIALE
È PIENAMENTE VALIDA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO VARIABILE CON TALE PARAMETRO
Sentenza | Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo | 14.06.2016 | n.517
MANIPOLAZIONE EURIBOR: VA PROVATA L’ESISTENZA DELL’INTESA TRA BANCHE DIRETTA AD ALTERARE IL MERCATO
ESCLUSA A PRIORI LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA SE LA BANCA NON È INTERMEDIARIO SEGNALANTE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni | 27.04.2016 | n.2365
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA DIRETTA A CONCERTARE LE SEGNALAZIONI
VALIDA LA DETERMINAZIONE DEL TASSO, SE LA BANCA NON HA PRESO PARTE ALL’ACCORDO FRAUDOLENTO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti | 06.12.2016 | n.2977
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