Una serie di specifiche cautele sono previste dalla legge contro il rischio di manipolazioni del tasso Euribor ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario, atteso che la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano al procedimento almeno 12 Banche ed il computo totale non contempla il 15% dei valori più alti e più bassi.
E’ evidente che l’esistenza di un’intesa tra Banche diretta a concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato del calcolo finale, può determinare la violazione dell’art. 101 del trattato UE soltanto a condizione che: 1) sia provata l’intesa manipolativa; 2) dell’intesa sia parte la Banca in questione.
In ogni caso nessuna contestazione può essere opposta alle banche che non rientrano nel novero degli intermediario finanziario segnalanti ai sensi della disciplina sopra richiamata.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti, con la sentenza n. 2977 del 06.12.2016.
Nella fattispecie in questione, una società mutuataria conveniva in giudizio la Banca e, lamentando l’applicazione da parte dell’Istituto di credito, nel corso del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, di tassi di interesse effettivi, ossia comprensivi degli interessi moratori, superiori ai tassi soglia di riferimento, nonché di interessi anatocistici, chiedeva il ricalcolo delle somme corrisposte, previa espunzione di tutti gli importi illegittimamente corrisposti, nonché la rideterminazione dei piani di ammortamento e delle singole rate alla luce dei principi di diritto invocati ed asseritamente violati.
Parte attrice contestava, in particolare, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell’Euribor, in ragione dell’asserita violazione della normativa prevista a tutela della concorrenza e del mercato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca convenuta, contestando integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, quanto all’asserita nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell’Euribor per pretesa violazione dell’art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, secondo cui sono vietate, tra l’altro, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, richiamando l’orientamento espresso sul punto dalla sentenza n. 2365, emessa dal Tribunale di Torino, Dott. Astuni, in data 27.04.2016, dichiarava infondate le contestazioni sollevate da parte attrice.
Il Giudice osservava, in proposito, che l’Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi, rilevato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 all’agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 Banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d’affari dell’area Euro.
In altri termini, ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali Banche, l’Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free e costituisce solo uno dei parametri sulla cui base viene calcolato il tasso finito praticato, determinato, infatti non dal solo Euribor, ma da indice + spread.
Del resto, ricordava il Tribunale, che tutta una serie di cautele sono previste dalla legge contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario: infatti, la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo) e sono tagliati fuori dal computo totale, il 15% dei valori più alti e più bassi.
Nonostante queste cautele, secondo il Giudicante, la manipolazione del tasso è possibile, come dimostrato dalle indagini condotte negli ultimi anni dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea; può accadere, cioè, che la Banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati, o che più banche s’accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).
Il Tribunale emiliano, all’uopo, sottolineava, tuttavia, che l’esistenza di un’intesa siffatta diretta a concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato del calcolo finale del tasso, può determinare violazione dell’art. 101 del trattato UE, ma soltanto a condizione che: 1) sia provata l’intesa manipolativa; 2) dell’intesa sia parte la Banca in questione.
Tanto premesso, rilevato che la Banca convenuta non rientrava tra gli intermediari segnalanti, rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È CONFIGURABILE IN ASTRATTO UN’INTESA ANTICONCORRENZIALE
È PIENAMENTE VALIDA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO VARIABILE CON TALE PARAMETRO
Sentenza | Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo | 14.06.2017 | n.517
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