Appare inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello per fissare direttamente o indirettamente i prezzi in quanto vi sono alcune cautele che presidiano l’indice contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario, ed infatti, poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche.
Anche se la manipolazione del tasso è in astratto possibile, è evidente che un’intesa siffatta può determinare violazione dell’art. 101 del trattato UE soltanto a condizione che: 1) sia provata l’intesa manipolativa; 2) dell’intesa sia parte la banca in questione.
La clausola contrattuale di determinazione del tasso variabile calcolato facendo riferimento all’ Euribor non è in contrasto con l’art. 117 comma 6 del T.U.B., in quanto il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato” perchè il mutuatario è fin dall’inizio, esposto alle variazioni del tasso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo con la sentenza n. 517 del 14.06.2016.
Nella fattispecie in disamina, un mutuatario proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla banca creditrice, deducendo il carattere in origine usurario degli interessi pattuiti, in particolare ricomprendendosi nel TAEG la penale di estinzione anticipata e gli interessi di mora, oltre che il carattere aleatorio e, pertanto, indeterminato del tasso variabile ivi indicato, poiché parametrato al tasso Euribor, comunque frutto illecito di anticoncorrenziale intesa tra più banche.
Si costituiva l’Istituto di Credito deducendo la computabilità separata del tasso moratorio, di per sé assolutamente in linea con le soglie anti-usura ratione temporis vigenti e sostenendo la legittimità del tasso indicato in contratto.
Istruita mediante acquisizioni documentali e conferimento di incarico CTU, la causa veniva tratta in decisione.
In merito all’ asserita usurarietà degli interessi contrattuali, il Tribunale siciliano osservava, allineandosi a precedente giurisprudenza di merito, in primo luogo che la penale di estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo e potenziale, non costituendo un interesse che il cliente paga o un costo collegato all’erogazione del credito, ed in secondo luogo rilevava l’inammissibilità di ogni forma di addizione, nel computo TAEG, degli interessi corrispettivi a quelli moratori, in considerazione della netta disomogeneità strutturale degli stessi.
Quanto, invece, alle doglianze di parte attrice circa l’illiceità del tasso Euribor, il giudicante precisava innanzitutto che tale indice, rilevato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d’affari dell’area Euro, esprime soltanto una parte del tasso finito applicato al contratto di finanziamento, dovendo ad esso aggiungersi lo spread – percentuale determinata in misura fissa dall’ intermediario -, di talchè è inesatto affermare aprioristicamente che l’ Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi”, ciò in quanto in primo luogo sono poste alcune cautele contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario ( infatti, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche), ed in secondo luogo in quanto, benchè una manipolazione sia in astratto possibile, un’intesa vietata ex art. 101 TFUE sarebbe in concreto configurabile soltanto a condizione che sia provata l’intesa manipolativa e che dell’intesa sia parte la banca titolare del rapporto.
Quanto alla pretesa indeterminatezza del tasso variabile calcolato facendo riferimento all’ Euribor, il giudice ha rilevato che la relativa clausola contrattuale non è in contrasto con l’art. 117 comma 6 del T.U.B, atteso che il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole per il cliente, in quanto il mutuatario è fin dall’inizio, esposto alle variazioni dello stesso.
In base ai suesposti rilievi il Tribunale di Marsala si è pronunciato per l’integrale rigetto dell’opposizione proposta dal mutuatario, condannandolo altresì alla rifondere alla banca le spese di lite e di CTU.
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