“Come già ritenuto da questo Tribunale e dalla prevalente giurisprudenza di merito con orientamento ormai consolidato e recentemente anche dal Tribunale di Torino con sentenza del 29.1.2024 successiva all’ordinanza della Corte di Cassazione sopra citata (e allegata da parte attrice alle note conclusive), “La disciplina contenuta nella dir. 2014/104/UE “relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea” e trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, attribuisce la legittimazione passiva per il “danno causato da una violazione del diritto della concorrenza” (art. 1 D.Lgs. n. 3 del 2017) esclusivamente all’autore della violazione, i.e. “l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza” (art. 2 comma 1, lett. a). (…) Pertanto, non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli armi tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento – decisivo – dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo.”
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Arezzo, Giudice Marina Rossi, con la sentenza n. 295 dell’11 marzo 2024.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TASSO EURIBOR: IL TRIBUNALE DI TORINO DISATTENDE SPECIFICAMENTE LA CASSAZIONE
OCCORRE L’ACCERTAMENTO DELL’ADESIONE DELL’IMPRESA BANCARIA ALL’INTESA PER LA MANIPOLAZIONE DEL PREZZO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 29.01.2024
TASSO EURIBOR: ANCHE IL TRIBUNALE DI LIVORNO DISATTENTE SPECIFICAMENTE LA CASSAZIONE N. 34889 DEL 2023
OCCORRE LA PROVA CHE LA BANCA EROGATRICE DEL CREDITO ABBIA PARTECIPATO ALLA INTESA MANIPOLATIVA DEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Azzurra Fodra | 29.01.2024 | n.160
MANIPOLAZIONE EURIBOR: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE 34889/2023 NON HA PORTATA GENERALE
LE CLAUSOLE INDICIZZATE SECONDO IL TASSO EURIBOR NON SONO DI PER SÉ NULLE EX ART. 1418 C.C.
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Geremia Casaburi | 28.02.2024 | n.680
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