L’Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento), ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell’eurozona.
L’indice Euribor non è, in sé, frutto di un “accordo” tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Milano, Dott. Claudio Marangoni, con la sentenza n. 11 del 09.01.2017.
Nella fattispecie in esame, una società mutuataria ed il suo socio illimitatamente responsabile proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto loro di pagare alla Banca una somma ingente, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto in ragione di un contratto di mutuo chirografario, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, in ragione dell’asserita illegittimità dell’addebito di somme non dovute.
I debitori, lamentavano, in particolare, l’illegittima applicazione di tassi ultralegali e/o usurai, calcolati mediante utilizzo del parametro Euribor, frutto di un “accordo tra le banche” incompatibile, dunque, con la normativa Antitrust (art. 2 L. 287/901), chiedendo la revoca del decreto opposto, l’accertamento del diverso e minor credito eventualmente vantato dall’Istituto di credito e la condanna dell’opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., previa compensazione con quanto eventualmente risultasse a questa dovuto.
La Banca, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, in ordine alla dedotta nullità della clausola di determinazione del tasso d’interesse, osservava che l’indice Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento).
Si tratta, invero, di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli Istituti di credito di riferimento operanti nell’eurozona, come tale, in sé, non costituente frutto di un “accordo” tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato.
Il Giudice adito, rilevato, inoltre, che parte opponente non aveva, in alcun modo, fornito prova dell’esistenza di un intesa restrittiva della concorrenza, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia si seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTESA RESTRITTIVA È SOTTRATTO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 33 L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti | 17.01.2017 | n.37
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA DIRETTA A CONCERTARE LE SEGNALAZIONI
VALIDA LA DETERMINAZIONE DEL TASSO, SE LA BANCA NON HA PRESO PARTE ALL’ACCORDO FRAUDOLENTO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti | 06.12.2016 | n.2977
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È CONFIGURABILE IN ASTRATTO UN’INTESA ANTICONCORRENZIALE
È PIENAMENTE VALIDA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO VARIABILE CON TALE PARAMETRO
Sentenza | Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo | 14.06.2016 | n.517
MANIPOLAZIONE EURIBOR: VA PROVATA L’ESISTENZA DELL’INTESA TRA BANCHE DIRETTA AD ALTERARE IL MERCATO
ESCLUSA A PRIORI LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA SE LA BANCA NON È INTERMEDIARIO SEGNALANTE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni | 27.04.2016 | n.2365
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