Una serie di specifiche cautele sono previste dalla legge contro il rischio di manipolazioni del tasso Euribor ad opera di uno o più attori del mercato interbancario, atteso che la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano al procedimento almeno dodici Banche ed il computo totale non contempla il 15% dei valori più alti e più bassi.
E’ evidente che l’esistenza di un’intesa tra Banche diretta a concertare le segnalazioni al fine di influenzare il mercato, può determinare la violazione dell’art. 101 del trattato UE soltanto a condizione che: 1) sia provata l’intesa manipolativa; 2) dell’intesa sia parte la Banca convenuta.
La clausola contrattuale che richiama l’Euribor non è neppure in contrasto con l’art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, con la sentenza n. 2365 del 27.04.2016.
Nel caso in oggetto, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, lamentando, tra l’altro, la violazione da parte dell’Istituto di credito, nel corso del contratto di mutuo intervenuto tra le parti, degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, nonché l’applicazione indebita di interessi usurari ed anatocistici.
L’attore contestando, in particolare, l’illegittimità del tasso Euribor per violazione delle norme sulla concorrenza, chiedeva conseguentemente il ricalcolo del rapporto di dare-avere, la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed il risarcimento del danno anche non patrimoniale patito.
Il mutuatario deduceva la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell’Euribor, per violazione dell’art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” che vieta, tra l’altro, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
La Banca si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione e conseguentemente l’irripetibilità ex art. 2034 c.c. dei pagamenti effettuati e contestando nel merito il fondamento delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto integrale.
Il Tribunale, in merito alla dedotta nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, osservava che l’Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi, rilevato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d’affari dell’area Euro.
Ebbene, ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, l’Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free, cosicché il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread.
Invero, il Giudice adito sottolineava che la legge prevede una serie di specifiche cautele contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario: in primo luogo, infatti, la segnalazione avviene su base volontaria ed il tasso non viene rilevato se non partecipano alla procedura almeno 12 banche, in secondo luogo, sono tagliati fuori dal computo totale, il 15% dei valori più alti e più bassi.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, premesso che, come dimostrato in questi anni dalle indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea, la banca segnalante potrebbe comunicare deliberatamente dati alterati, o, più banche, potrebbero accordarsi per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro, la manipolazione del tasso risulta possibile, ma soltanto in presenza di due condizioni: 1) sia provata l’intesa manipolativa; 2) dell’intesa sia parte la banca in questione.
Il Giudice piemontese, all’uopo, rilevava che la Banca convenuta non rientrando tra gli intermediari segnalanti, dunque, non poteva in alcun modo esser ritenuta parte di una pretesa, peraltro indimostrata, intesa manipolativa.
Infine, il Tribunale, specificato che la clausola contrattuale avente ad oggetto la determinazione del tasso di interessi tramite il parametro Euribor non si pone neppure in contrasto con l’art. 117 comma 6 del T.U.B., in ragione del fatto che il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”, rigettava la domanda sotto il profilo esaminato, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È CONFIGURABILE IN ASTRATTO UN’INTESA ANTICONCORRENZIALE
È PIENAMENTE VALIDA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO VARIABILE CON TALE PARAMETRO
Sentenza | Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo | 14.06.2017 | n.517
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