ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n.16089 del 21/09/2012 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema inerente i doveri matrimoniali e le conseguenze della loro violazione.
La questione trae origine dal ricorso avverso la decisione con cui la Corte di merito, riformando la decisione del giudice di prime cure (che aveva dichiarato la separazione giudiziale tra due coniugi con addebito al marito), aveva dichiarato la separazione matrimoniale priva di addebito, sulla base della circostanza per cui la relazione extra-coniugale dell’ex marito era configurabile come una reazione proporzionata al comportamento della ex moglie la quale, contrariamente ai doveri matrimoniali, aveva dichiarato di non volere figli con lui.
Orbene, secondo la Corte, riprendendo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, e con ciò uniformandosi alla decisione adottata dai giudici di legittimità ha precisato che, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, sì da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza.
Ciò su cui di deve indagare è quindi se una condotta, da sola o in relazione alle condotte dell’altro coniuge, abbia determinato una rottura dell’unità familiare.
Una tale situazione ricorre nel caso in esame atteso che entrambe le parti hanno messo in evidenza la persistenza della crisi che da tempo aveva investito la loro relazione.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S. (ex moglie);
RICORRENTE
contro
St.St. (ex marito);
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, emessa il 27 agosto 2008, depositata il 19 aprile 2008, nella procedimento iscritto al n. 91/08 R.G.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bolzano con sentenza n.835/2007 ha dichiarato la separazione giudiziale tra S.S. e St.St. con addebito della separazione al marito.
La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha accolto l’appello di St.St. diretto a ottenere la pronuncia della separazione senza addebito.
Nella motivazione della sentenza la Corte d’appello ha affermato che i comportamenti dello St. contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (relazione extra-coniugale dello St. con un’altra donna) sono da ritenersi provati, concretamente e con certezza, a partire dal febbraio 2003 epoca in cui la S. manifestò al marito la sua contrarietà ad avere un figlio da lui.
Tale comportamento della S. ha portato la Corte trentina a ritenere che la relazione extra-coniugale dello St. sia configurabile come una reazione proporzionata al comportamento della moglie, parimenti contrario ai doveri matrimoniali, e come tale non suscettibile di costituire un fondato motivo per addebitargli la separazione.
Per altro verso la Corte di appello ha evidenziato come non vi sia una prova appagante dell’inizio della predetta relazione extra-coniugale in epoca antecedente al febbraio 2003, periodo in cui la relazione fra i due coniugi era già entrata irreversibilmente in crisi.
Contro la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione S. S. affidandosi a tre motivi di impugnazione.
Si difende con controricorso St.St..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che non può essere accolta la richiesta del P.M., di dichiarazione di inammissibilità del ricorso formulata in udienza per essere stato descritto lo svolgimento del processo mediante una trascrizione sequenziale degli atti processuali nel corpo del ricorso per cassazione. In effetti tale metodologia, che non corrisponde a una corretta formulazione del ricorso per cassazione, non impedisce però al lettore di percepire i fatti rilevanti ai fini della identificazione del contenuto dell’impugnazione. Venendo quindi all’esame dei motivi di impugnazione si osserva quanto segue.
Con il PRIMO motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio e cioè la causa dell’inizio della relazione extra coniugale di St.St..
Viene in particolare contestata l’affermazione della Corte d’appello per cui l’espressione della ricorrente, pronunciata nel febbraio 2003 e riferita dalla sorella St.El. (“da lui non voleva avere nessun figlio”) abbia provocato la reazione di St.S. e lo abbia indotto ad iniziare la relazione extraconiugale.
Con il SECONDO motivo si deduce omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio quale l’epoca di inizio della relazione extraconiugale di St.St. erroneamente datata al febbraio 2003 mentre risaliva all’autunno 2002 come avevano dimostrato le prove espletate nel corso dell’istruttoria.
Con il TERZO motivo di ricorso si deduce contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio del mancato addebito di colpa a St.St. per il fallimento del matrimonio.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo logicamente collegati inscindibilmente fra loro.
La Corte di appello ha ritenuto che le prove espletate nel corso dell’istruttoria non consentano di affermare che la relazione extra- coniugale dello St. fosse iniziata prima del febbraio 2003.
Contro tale affermazione la ricorrente richiama le deposizioni testimoniali riportandone il contenuto ma non svolge alcuna argomentazione critica puntuale da cui possa evincersi che la motivazione resa dalla Corte di appello sia viziata per insufficienza o contraddittorietà.
Per altro verso la motivazione della Corte di appello è sicuramente illogica laddove cerca di mettere in relazione l’insorgere del rapporto sentimentale fra St.St. e la nuova segretaria della S. s.r.l. con la dichiarazione della S., alla cognata St.El., secondo cui ella non voleva aver un figlio dal marito.
Va, in primo luogo, osservato che sicuramente una tale dichiarazione non legittimava affatto St.St. a intraprendere una relazione extra-coniugale.
Inoltre emerge con evidenza dalla lettura della deposizione testimoniale che la Corte di appello non ha tenuto conto del contenuto effettivo della dichiarazione resa da St.El.: ” S. nel 2003 (mi sembra nel febbraio) mi ha telefonato e mi ha detto che forse aveva esagerato in un momento d’ira con St. dicendo che da lui non voleva aver nessun figlio“. Dichiarazione dalla quale non emerge affatto una chiara e consolidata volontà della S. di non aver figli dallo St. ma semmai emerge la situazione di crisi del rapporto coniugale e la preoccupazione della S. per la sua fine.
Una tale valutazione di incongruità della motivazione non può però comportare l’accoglimento del ricorso in quanto la decisione, come si è esposto in precedenza, si basa su una doppia ratio decidendi al fine di escludere l’addebito della separazione allo St..
Resta infatti non intaccata dalle censure mosse dalla ricorrente l’ulteriore motivazione relativa all’insorgere della relazione extra- coniugale in un’epoca in cui il rapporto fra i due coniugi era già entrato in una crisi non più reversibile.
Tale ratio decidendi appare conforme a quanto, più volte è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, e cioè che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, sì da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza (Cass. civ. 19 settembre 2006, n. 20256).
Una tale situazione, secondo la Corte di appello, ricorre nel caso in esame in cui entrambe le parti hanno messo in evidenza la persistenza della crisi che da tempo aveva investito la loro relazione.
Si tratta di una motivazione che può ritenersi esente di vizi logici e esaustiva se ricollegata all’analisi delle prove relative all’epoca di inizio della relazione extra-coniugale dello St..
Il ricorso va pertanto respinto.
In considerazione della parziale verifica della illogicità della motivazione della decisione impugnata, oltre che in relazione alla specificità del contenuto della controversia si ritiene corrispondente a giustizia la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
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Numero Protocolo Interno : 40/2012