Chi ostacola, o comunque, non collabora allo svolgimento della procedura conciliativa va condannato, ex art. 1224, co. 2, c.c., al risarcimento del maggior danno, pari alle spese sostenute per la mediazione, anche se si tratta di una materia in cui quest’ultima non è obbligatoria.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Ilaria Gentile, nella sentenza n. 9205 del 21 luglio 2016.
Nel caso in oggetto, una società dedita alla fornitura di riscaldamento ed all’installazione di apparecchiature per il riscaldamento, la conduzione, assistenza e manutenzione dei relativi impianti, conveniva in giudizio un Condominio e, deducendo di aver stipulato con quest’ultimo, un contratto di gestione, lamentava il fatto che, una volta subentrato un nuovo amministratore, era stata intimata immediatamente all’attore la disdetta del contratto senza che il convenuto, nonostante i ripetuti solleciti, avesse saldato il prezzo per le forniture rese.
L’attrice, quindi, non riuscendo ad ottenere l’adempimento spontaneo di controparte, aveva promosso una procedura di mediazione dinanzi all’organismo competente: ricevuta la convocazione, il Condominio, tuttavia, non aveva partecipato al primo incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e l’avvenuto pagamento parziale del debito, mentre aveva, con la sua condotta, ostacolato il raggiungimento di una soluzione bonaria della controversia, nel secondo incontro fissato.
Fallito il tentativo di mediazione la società fornitrice aveva agito in giudizio nei confronti del Condominio moroso chiedendo, oltre al pagamento delle fatture residue anche il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, co. 2, c.c., corrispondente ai costi della mediazione ed alle spese legali sostenute.
Il Condominio, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
Il Giudice, accolta l’istanza di parte attrice, emetteva ordinanza d’ingiunzione ex art. 186 ter, c.p.c. per l’importo preteso a titolo di capitale ed interessi, ritualmente notificata e dichiarata esecutiva.
Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di conferma della ordinanza-ingiunzione emessa, rilevando che l’attrice aveva fornito la prova dell’espletamento della procedura di mediazione e dell’assunzione dei corrispondenti obblighi di pagamento e che la procedura di mediazione promossa dalla società fornitrice, ancorché non obbligatoria nel caso di specie, risultava essere quanto mai opportuna al fine di evitare i costi ed i tempi del giudizio di merito.
Rilevato, infine, che la causa della mancata definizione bonaria della controversia, in sede conciliativa, era dipesa dall’atteggiamento ostile della convenuta, condannava il Condominio, oltre che al pagamento della sorta capitale e degli interessi, al risarcimento del maggior danno, ex artt. 1218 e 1224, co. 2, c.c., per le spese inerenti la procedura esperita.
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