Articolo a cura dell’avv. Romualdo Miele, del foro di Nola, mediatore Concormedia
MEDIAZIONE CIVILE, RIFORMA CARTABIA, TARIFFE, CREDITO DI IMPOSTA, SPESE DETRAIBILI E COMPENSI AGLI AVVOCATI
Come ben noto a tutti i colleghi, la riforma Cartabia, ha introdotto le nuove tariffe per la mediazione, che prevedono, diversi scaglioni e conseguenziali costi di avvio ed indennità, superiori ai costi previsti ante riforma.
Tuttavia, seppur i costi sono maggiorati rispetto al passato, l’introduzione del credito di imposta, per le spese ed indennità pagate dalla parte, oltre la deducibilità fiscale dei costi sostenuti, fa sì che la mediazione nella fascia di valore fino a 50.000,00 euro venga praticamente a costo zero.
Infatti, come stabilito nelle norme di seguito indicate a ciascuna parte in caso di esito positivo spetta un credito di imposta fino a 600,00 euro a cui si aggiunge la detrazione fiscale del costo pagato.
Va però precisato che anche in caso di insuccesso alle parti spetta un credito di imposta che in questo caso è ridotto alla metà.
Di seguito sono elencate le norme che disciplinano il credito di imposta e le modalità per la richiesta dello stesso
CREDITO D’ IMPOSTA
(Ex art. 20 D. Lgs. 28/2010)
Comma 1
“Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento (…)”.
Comma 2
“(…) In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà”.
MODALITA’ RICHIESTA CREDITO IMPOSTA
(Ex art. 3 Decreto Ministero della Giustizia del 1 agosto 2023, pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023)
Comma 4
Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
- a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- b) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
- d) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
Comma 5
La domanda di cui al comma 1, è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
MODALITA’ DI RICHIESTA CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI MEDIAZIONE
(Ex art. 4 Decreto Ministero della Giustizia del 1 agosto 2023, pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023)
Comma 1
In caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, la domanda contiene:
- il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Ne consegue che l’accesso alle procedure di mediazione sia obbligatorie che facoltative, in termini pratici si traduce in un duplice vantaggio sia per la parte (il premio fiscale che accompagna una veloce ed economica definizione della controversia) , sia per l’avvocato che oltre a poter far raggiungere un risultato al suo cliente in tempi brevi, considerati i tempi della giustizia, può chiedere, applicando le tariffe vigenti, che il proprio compenso sia inserito nell’accordo di mediazione, con l’approvazione delle parti e con il vantaggio che la somma vantata dal professionista sia garantita da un titolo esecutivo (l’accordo), purché lo stesso riporti la seguente clausola :
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, primo comma, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013, gli Avvocati che assistono le parti, sottoscrivendo il presente verbale, attestano e certificano la conformità dell’accordo in esso riportato alle norme imperative e all’ordine pubblico; il presente verbale, pertanto, a seguito della suddetta sottoscrizione costituirà titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale” .
Va da sé che anche il compenso all’avvocato che assiste in mediazione sia detraibile fiscalmente.
Avv. Romualdo Miele
Mediatore Concormedia
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