ISSN 2385-1376
Testo massima
Nelle materie menzionate dall’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 (come ripristinato quasi integralmente dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, a seguito della nota sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale, che ne aveva decretato l’incostituzionalità per eccesso di delega), tra cui rientrano i contratti bancari e finanziari, il procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Come noto, inoltre, in tali materie il procedimento non può considerarsi validamente esperito senza l’assistenza di un avvocato, essendo essa necessaria, per espressa previsione legislativa, per la validità del procedimento stesso.
Quanto al procedimento di mediazione, rilevano le modalità di svolgimento dello stesso, in particolare la modalità telematica.
LA NORMATIVA
ART. 3 D. LGS. 4.3.2010 N. 28:
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
ART. 16 D. LGS. 4.3.2010 N. 28:
(
)
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.
Come si vede, l’art. 3, comma 4 prevede esplicitamente la possibilità di svolgere la mediazione nonché le comunicazioni tra tutte le parti – anche mediante procedure telematiche che ciascun Organismo accreditato disciplina con il proprio Regolamento.
Il servizio telematico di mediazione integra e completa il servizio di mediazione civile e commerciale, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 4.3.2010, n.28, e consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.
Si tratta di una modalità alternativa di risoluzione del conflitto a cui le parti hanno diritto di aderire, che permette agli utenti di gestire l’intera procedura in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’Organismo di mediazione prescelto o il posto indicato dal Regolamento di procedura dello stesso.
Essa consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte alle parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza.
L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione.
E’ quindi generalmente previsto dai vari Regolamenti che l’uso della forma telematica possa anche avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. Ad ogni modo, la piattaforma telematica utilizzata dev’essere predisposta in maniera tale da garantire la sicurezza delle comunicazioni (art. 16, comma 3, cit.).
LA PIATTAFORMA TELEMATICA
Come detto, i Regolamenti debbono prevedere che la piattaforma telematica utilizzata sia stata predisposta dall’Organismo al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Essi assicurano, quindi, l’utilizzo di una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
In genere, debbono essere specificamente indicate le caratteristiche essenziali del servizio telematico e della piattaforma telematica, non potendosi fare riferimento puramente generico.
La mediazione telematica è riservata ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato, accedendo da una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio.
Il processo di mediazione telematica avviene così in modo virtuale, consentendo l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l’assoluta riservatezza delle informazioni.
All’esito dell’incontro, le parti possono ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell’intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo.
La sottoscrizione del verbale può avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all’accordo finale, avviene pertanto on-line attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica e secondo una procedura controllata e riservata.
CONSIDERAZIONI FINALI
Considerata la formulazione dell’art. 16 del Decreto (“nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati”) sembrerebbe che la predisposizione, da parte del Regolamento del singolo Organismo, di procedure telematiche non si ponga come un obbligo, ossia, secondo il dettato della norma, è obbligatoria la loro indicazione nel Regolamento, allorché vi siano, ma non vi sarebbe un obbligo positivamente stabilito dal legislatore delegato, per gli organismi di mediazione, di predisporre modalità telematiche per lo svolgimento del tentativo di mediazione.
A ben vedere, peraltro, la previsione di tale possibilità per gli Organismi non lascia dubbi sul fatto che oramai sia diritto degli utenti l’accesso a tale forma di gestione della procedura, garanzia di maggiore rapidità, flessibilità, ed economicità.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 228/2016