ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ed una volta che sia stata resa la pronunzia sulla concessione o sulla revoca della provvisoria esecuzione, la parte onerata di proporre la domanda di mediazione è il creditore opposto.
Di conseguenza, l’improcedibilità non colpisce la domanda dell’opponente bensì quella dell’opposto e, pertanto, il decreto ingiuntivo dev’essere revocato.
Nel caso di procedimento monitorio, seguito da opposizione, chi esercita l’azione è il creditore, che chiede l’emanazione del decreto ingiuntivo, l’opponente, al contrario, subisce la domanda.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Benevento, dott. Luigi Galasso, con la sentenza n. 326 depositata in data 25 gennaio 2016, pronunciandosi in materia di mediazione civile obbligatoria nel caso, in particolare, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
IL CASO
Nella fattispecie, un Condominio, in persona dell’amministratore, ricorreva al Tribunale di Benevento, affinché ingiungesse ad una condomina di pagare la somma da lei dovuta a titolo di acconto per lavori straordinari e quote ordinarie, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione, nonché le spese di procedura.
Il Tribunale, accogliendo la domanda, emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Si opponeva la condomina, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso ed esperendo domanda riconvenzionale per danni subiti all’immobile.
Il Giudice, alla prima udienza, essendo la domanda di pagamento delle quote condominiali compresa nella materia del condominio, e rientrando tale materia tra quelle di cui all’ art. 5, co. 1 bis, d. lgs. 4.3.2010, n. 28, per le quali si impone la mediazione obbligatoria, prescriveva l’esperimento del tentativo, senza alcun esito, e, quindi, tratteneva gli atti per la decisione, previa precisazione delle conclusioni, ed assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
All’esito del giudizio, si pronunciava per l’improcedibilità della domanda proposta dal Condominio mediante il ricorso monitorio e revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento, compensando le spese di lite tra le parti.
IL COMMENTO
La problematica sottesa alla fattispecie è se l’onere di esperire la mediazione gravi, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, sull’opponente, o sull’opposto, questione ampiamente dibattuta.
In particolare, la difficoltà di individuare il portatore dell’onere di attivazione della mediazione deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione.
Come noto, la Suprema Corte, recentemente (Cass. civ., sez. terza, 7.10.2015-3.12.2015, n. 24629) ha affermato che la disposizione, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio e, pertanto, essendo stata costruita in funzione deflattiva, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale. In questa prospettiva essa mira a rendere il processo la extrema ratio, cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziarlo. Attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. È l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
Il Giudice beneventano ha asserito che tali affermazioni non sembrano coerenti con il dettato dell’art. 5, co. 4, d. lgs. 4.3.2010, n. 28: «i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; [OMISSIS]».
Ciò significa, a parere del Giudice, che:
1) non è vero che l’opponente abbia inteso «precludere la via breve per percorrere la via lunga»: l’opponente, infatti, prima della pronunzia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, non deve esperire la mediazione: sicché non gli si può imputare di averla omessa;
2) non è vero che al creditore sia imposto «l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo»: la questione, infatti, che si pone nei casi come quello di specie, non è certo se il creditore, che abbia depositato il ricorso monitorio, debba proporre la domanda di mediazione prima che la controparte abbia sollevato l’opposizione (e, dunque, senza neppure sapere se opposizione sorgerà): il problema, invece, è di verificare quale delle parti debba esperire la mediazione medesima, ma solo una volta proposta l’opposizione ed esaurita la fase attinente alla concessione, od alla sospensione, della provvisoria esecuzione.
Il Tribunale adito ha ritenuto che dal momento che l’articolo in questione onera della mediazione «Chi intende esercitare in giudizio un’azione», nel caso del procedimento monitorio, seguito da opposizione, chi esercita l’azione, ossia l’attore, è il creditore, che insta per l’emanazione del decreto ingiuntivo (e, del resto, la pendenza della lite tra ricorrente e debitore risale, ai sensi dell’art. 643, co. 3, c.p.c., alla notificazione del ricorso e del decreto). L’opponente, al contrario, subisce la domanda, ed appare anomalo e vessatorio imporgli di adempiere ad un onere, posto come condizione di procedibilità, quando, evidentemente, nessun interesse esso nutre, contrariamente al creditore opposto, all’emissione di una condanna contro di lui.
Di contro, il principio affermato dalla Suprema Corte troverebbe applicazione in ogni altro caso, nel quale la mediazione è differita ad un momento successivo all’introduzione della controversia.
La conseguenza di quanto affermato, allora, a parere del giudice, è che l’improcedibilità non colpisce la domanda dell’opponente (domanda che tale non è, salve le riconvenzionali), bensì quella dell’opposto e, pertanto, il decreto ingiuntivo dev’essere revocato.
CONSIDERAZIONI FINALI
È evidente che la dibattuta questione non è risolta, ed anzi l’esistenza di contrapposti orientamenti – tutti avallati da pregevoli e coerenti argomentazioni giuridiche – fa trasparire ancor più nettamente l’errore del legislatore, a monte, nell’aver redatto una norma destinata a far ancora discutere a lungo, a tutto danno della certezza del sistema giuridico processuale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È CARICO DEL CREDITORE
IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE
Sentenza – Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa – 03-02-2016 – n.199
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DELL’OPPOSTO
IN MANCANZA, LA DOMANDA DEL CREDITORE È IMPROCEDIBILE E IL TITOLO MONITORIO VA REVOCATO
Ordinanza – Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida – 17-01-2016
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza – Corte di Cassazione, Sez. terza, Pres. Rel. Vivaldi – 03-12-2015 -n.24629
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L’ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI
LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza – Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini – 21.04.2015
MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L’ONERE RICADE SUL DEBITORE
IN MANCANZA, L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L’INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA
Sentenza – Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci – 20.01.2015
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL’OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL’OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza – Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini – 30-10-2014
Testo del provvedimento
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