ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 (c.d. decreto del fare) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’art. 5 comma primo del d. lgs. 28/2010, introducendo altresì diverse novità.
Preliminarmente, è stato precisato che l’obbligo di mediazione sarà in vigore per quattro anni e al termine del secondo il Ministero della Giustizia dovrà esaminarne i risultati e le criticità emerse, decidendo pertanto sulla definitiva obbligatorietà della stessa.
Le materie per le quali ai sensi dell’art.5 del d.lgs n.28 del 2010 la mediazione sarà obbligatoria sono quelle concernenti le controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Ad essere escluse dalla mediazione civile obbligatoria saranno invece tutte le cause riguardanti l’Rc auto.
Secondo la nuova procedura la mediazione obbligatoria avrà una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo potrà iniziare o proseguire.
La mediazione si introdurrà con una semplice domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti potranno scegliere liberamente l’organismo; in caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.
Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, verrà designato un mediatore e fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta giorni dal deposito della domanda).
La domanda e la data dell’incontro verranno comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.
Le parti dovranno partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Nei casi in cui la mediazione è prevista ex lege quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice potrà condannare la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Gli avvocati iscritti all’albo saranno di diritto mediatori; in particolare, dovranno sottoscrivere l’accordo conciliativo attestando e certificando la conformità dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituirà titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale su istanza di parte sarà omologato dal tribunale e costituirà titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, è stato evidenziato che tutti gli atti relativi ai procedimenti di mediazione saranno esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo sarà esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di euro 50.000,00. In caso di esito positivo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito di imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione; in caso di esito negativo, il credito di imposta è ridotto della metà.
Il tema della mediazione civile è stato già oggetto di approfondimento della rivista; in particolare si segnalano gli articoli giuridici pubblicati rispettivamente in data 15/06/2013 e 27/06/2013 con i quali sono state evidenziate le principali innovazioni apportate all’istituto della mediazione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 539/2013