ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di mediazione delegata, il termine ex lege disposto dal giudice per l’esperimento del procedimento di mediazione ha natura perentoria. Il carattere di perentorietà del termine può desumersi in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato.
Questo il principio espresso da Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardin, con sentenza depositata in data 08.06.2015.
Il Tribunale, con il provvedimento in esame, ha fatto proprio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, sostenendo che il termine di 15 giorni per l’attivazione della mediazione delegata abbia natura perentoria, derivando dalla tardiva proposizione del procedimento, necessariamente, l’improcedibilità della domanda.
Laddove si affermasse la natura ordinatoria del predetto termine, non troverebbe giustificazione la scelta legislativa sull’improcedibilità della domanda, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.
Riprendendo la giurisprudenza degli Ermellini sul punto, il Giudice fiorentino ha notato come “apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall’altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine“. Ed ancora che “anche a ritenere di natura ordinatoria e non perentoria il termine di 15 gg per l’avvio della mediazione, la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente secondo la prevalente giurisprudenza, che si condivide, la decadenza dalla relativa facoltà processuale (così, in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali, non prorogati, cfr, di recente, Cass. N. 589/2015, n. 4448/13, e con pronunce più risalenti, Cass. n. 4877/05; 1064/05; 3340/97)“.
Infine, il Tribunale ha effettuato un interessante parallelo con l’istituto della mediazione obbligatoria ante causam, al cui mancato esperimento non segue immediatamente la sanzione della improcedibilità, e ciò al fine di non penalizzare oltremodo la parte per un’omissione che potrebbe essere frutto di mancata conoscenza dell’obbligo normativo.
Laddove invece il giudice abbia posto un preciso onere alle parti costituite, il mancato assolvimento all’ordine processuale non può che comportare l’immediata pronuncia in termini di improcedibilità.
Riconoscendo comunque la novità delle questioni giuridiche sottese all’interpretazione del testo normativo, il Giudice ha ritenuto opportuno compensare le spese di lite.
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Testo del provvedimento
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