In materia di mediazione delegata, non è perentorio il termine di quindici giorni disposto dal giudice, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 se, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo.
Inoltre, il principio, a mente del quale, nelle materie sottoposte a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, ove questa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità deve conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto; tale principio dovrebbe trovare applicazione anche nelle ipotesi di mediazione delegata, perché l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 fa salvo quanto previsto dal comma 1 bis.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Gorgoni, con la ordinanza n. 4133 del 14 febbraio 2024.
La pronuncia veniva resa ad esito del ricorso proposto dal creditore avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva accolto l’impugnazione, proposta dai debitori, del provvedimento di prime cure che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo a loro notificato in quanto non risultava rispettato il termine di quindici giorni assegnato, con ordinanza, per il deposito dell’istanza di avvio della mediazione delegata.
Nel secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l’illegittimità della sentenza del giudice del gravame nella parte in cui aveva ritenuto ordinatorio il termine di quindici giorni, assegnato con l’ordinanza, senza verificare se la perentorietà, pur non espressamente affermata dal D.Lgs. n. 28/2010, non potesse discendere dallo scopo e dalla funzione adempiuta, e senza motivare la ragione per cui avesse ritenuto di modificare la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto perentorio il termine proprio in via interpretativa, cioè tenendo conto dello scopo e delle funzioni ad esso assegnabili.
La corte riteneva tale censura infondata, affermando che secondo la ormai consolidata giurisprudenza in materia di mediazione delegata, il termine dato dal giudice ai fini del deposito dell’istanza di mediazione non è perentorio. Tale lettura, coerente con la normativa in materia, è confermata dalla necessità che il giudice fissi una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione e , infine, è compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche che poco si concilierebbero con la tesi della natura perentoria del termine, atteso che finirebbe per frustrare l’operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.
Inoltre, nel decidere sul ricorso incidentale condizionato proposto dai debitori, gli Ermellini affermavano che come accade nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria, anche in caso di mediazione delegata qualora il giudizio sia introdotto con decreto ingiuntivo, a seguito di opposizione spetta all’opposto promuovere il tentativo di mediazione. Se questo non si attiva, il giudice pronuncia l’improcedibilità del giudizio con revoca del decreto ingiuntivo.
Sulla base di questi motivi, la Suprema Corte rigettava il ricorso, riteneva assorbito il ricorso incidentale con condanna delle spese di lite ai ricorrenti incidentali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE DELEGATA: IL TERMINE DI 15 GIORNI NON È PERENTORIO
DEVE ESSERE ESPERITA ENTRO L’UDIENZA DI RINVIO FISSATA DAL GIUDICE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Casadonte 14.12.2021 40035 | 14.12.2021 | n.40035
MEDIAZIONE – OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVARE IL PROCEDIMENTO
IL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE NON HA NATURA ORDINATORIA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarrone | 14.01.2019 | n.55
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’INTRODUZIONE DELL’ISTANZA NON È PERENTORIO
LA DOMANDA È PROCEDIBILE ANCHE IN CASO DI AVVIO TARDIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi | 07.06.2017 | n.2515
MEDIAZIONE: LA TARDIVA PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI NON DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
IL TERMINE EX ART. 5, CO.II, D.LGS. N. 28/2010, HA NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale | 15.05.2017 |
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO È PERENTORIO
IL MANCATO RISPETTO COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA CON CONDANNA ALLE SPESE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi | 08.02.2017 | n.445
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