Testo massima
Le spese di avvio – le quali
comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro
le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione non appaiono prima
facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui al comma 5-ter dell’art.
17 D.lgs. m. 28/2010.
Le spese di avvio sono
quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso
all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che
intendano accedere alla giustizia in determinate materie; quindi, esse vanno
pagate anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro di mediazione.
Questi
i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Pres. Numerico
Rel. Greco, con l’ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015.
Nel
caso di specie, il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del TAR del
Lazio n. 1351 del 2015, con la quale si dichiarava l’illegittimità
dell’obbligo, per le parti, di corrispondere le spese di avvio del procedimento
di mediazione, tutte le volte in cui il primo incontro (così come previsto dal
“decreto del Fare”), si fosse concluso con un nulla di fatto.
I
giudici di Palazzo Spada, in riforma della sopra citata sentenza, hanno
ripristinato l’obbligo di pagamento delle spese di avvio, e di quelle
documentate, relative al primo incontro di mediazione.
In
particolare, hanno affermato che l’uso del termine “compenso” nel comma 5-ter
dell’art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla “novella” del
2013), sia manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia
riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria, nella
quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone
di “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010).
Si
ricorda che a mente dell’art. 16 (Criteri
di determinazione dell’indennità) del Decreto Interministeriale 139/2014, l’indennità comprende le spese di avvio del
procedimento e le spese di mediazione.
Per
le spese amministrative e di gestione della procedura, a valere sull’indennità
complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di:
euro 40,00 |
per le liti di valore fino |
euro 80,00 |
per le liti di valore |
L’importo
è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e
dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al
procedimento ed è dovuto anche in caso
di mancato accordo.
Il
problema, in effetti, si pone per le spese di avvio, le quali in virtù del decisum del Tar Lazio, non sarebbero del
tutto non dovute per il primo incontro di mediazione.
Ebbene,
ad avviso della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, effettivamente le spese
di avvio non appaiono prima facie
riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte
primaria dianzi citata.
Ciò
vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura
forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio
obbligatorio ex lege per tutti i
consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie.
Per
approfondimenti si rinvia al precedente articolo pubblicato su questa Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA:
ALCUNA SOMMA È DOVUTA PER L’INIZIO DEL PROCEDIMENTO
Nel
caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto
per l’organismo di mediazione.
TAR del Lazio n. 1351 del 2015
Testo del provvedimento
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