ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza
LA MASSIMA
L’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziarlo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore, per cui su di lui grava l’onere di aprire la mediazione.
Così si è espresso il Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento, con la sentenza n. 982 del 05.05.2016, pronunziandosi sulla mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: questa volta il giudice di merito ha ritenuto che l’onere sia a carico del debitore opponente.
IL CASO
In particolare, nel caso di specie, una società e i fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale veniva loro ingiunto, nelle rispettive qualità di debitore principale e di fideiussori, il pagamento in favore della banca della somma risultante quale credito relativo al saldo del conto corrente acceso presso la medesima.
Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, ed il termine per instaurare il procedimento di mediazione, lo stesso non veniva introdotto, per cui la banca opposta chiedeva dichiararsi l’improcedibilità della domanda.
Il giudice riteneva fondata l’eccezione di improcedibilità, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite, sulla base del rilievo che, a seguito della concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione, parte opponente non avesse fornito la prova, sulla medesima gravante, di essersi attivata per realizzare la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 della legge 28/2010.
IL COMMENTO
Facciamo il punto della situazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015 ha ritenuto che l’onere di esperire il tentativo di mediazione debba porsi a carico della parte che ha interesse al processo, in quanto il legislatore ha attribuito all’istituto de quo una funzione deflattiva che in caso contrario non avrebbe luogo. Per cui, applicando il detto principio al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte ha ritenuto che la proposta di mediazione deve, pertanto, essere formulata dall’opponente, quale parte debitrice del rapporto obbligatorio sostanziale che ha dato impulso all’azione legale dell’opposizione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo medesimo ex art. 653 c.p.c..
Successivamente vi sono state tre pronunce di merito assolutamente contrarie (vedi Tribunale di Firenze 17.01.2016; Tribunale di Busto Arsizio 3.02.2016; Tribunale di Benevento 25.01.2016 ).
I giudici di merito hanno ritenuto che, contrariamente a quanto stabilito della corte di legittimità, l’omessa introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria debba comportare l’improcedibilità del decreto ingiuntivo, avendo tale primaria iniziativa determinato la successiva opposizione.
Allo stato, una sola cosa è certa: vi è una situazione di paradossale incertezza, assolutamente inaccettabile.
Esigenze di buon senso della giustizia imporrebbero che tale contrasto sia risolto dal giudice -con l’indicazione della parte onerata ad introdurre il procedimento – successivamente alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ex art. 5, comma 4, lett. a) d.lgs. 28/2010 – e non soltanto all’esito del giudizio, in sentenza.
Ed ancora, non dovrebbe il giudice motivare l’eventuale decisione di discostarsi dall’orientamento della corte di legittimità, ritenendo onerato dell’avvio della mediazione l’opposto?
Da ultimo, attesa la situazione di incertezza giuridica, non potrebbe forse prospettarsi l’ipotesi di una rimessione in termini della parte onerata?
Si attende, pertanto, l’intervento chiarificatore del legislatore sul punto.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È CARICO DEL CREDITORE
IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE
Sentenza – Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa – 03-02-2016 – n.199
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DELL’OPPOSTO
IN MANCANZA, LA DOMANDA DEL CREDITORE È IMPROCEDIBILE E IL TITOLO MONITORIO VA REVOCATO
Ordinanza – Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida – 17-01-2016
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza – Corte di Cassazione, Sez. terza, Pres. Rel. Vivaldi – 03-12-2015 -n.24629
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 287/2016