Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Namio del foro di Palermo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte che ha l’interesse ad introdurre il giudizio di cognizione ad essere gravata dall’onere di avviare la mediazione.
La difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale al rapporto processuale nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione ed il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte degli opponenti determina il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex articolo 653 c.p.c.
Questi sono i principi espressi da Tribunale di Termini Imerese, Giudice Teresa Ciccarello, con la sentenza n. 1175 del 15.11.2017 in una causa promossa dai clienti che introducevano un giudizio di opposizione avverso il decreto con cui la Banca ingiungeva loro il pagamento di una somma a titolo di inadempimento di un contratto finanziario.
Il Tribunale, in aderenza all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, ha ribadito che la parte ingiunta che, in quanto tale, ha interesse a procedere al giudizio di opposizione, è gravata dell’onere di esperire il tentativo obbligatorio di poiché anche a tale giudizio deve applicarsi la ratio dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 quale metodo deflattivo a tutela della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente una domanda non preceduta dal tentativo di composizione stragiudiziale.
Tale principio è stato ampiamente motivato dal Tribunale anche in considerazione del fatto che vi sono decisioni dei Tribunali di merito che hanno contraddetto la predetta decisione del Giudice di legittimità.
In considerazione di ciò, pertanto, il Tribunale siciliano ha ritenuto dover accogliere l’eccezione di improcedibilità formulata dall’opposta per il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte degli opponenti ed ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo con compensazione delle spese legali, determinandosi pertanto il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex articolo 653 codice di procedura civile.
Per ulteriori approfondimenti, anche in senso contrario, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
È L’OPPONENTE CHE PRECLUDE AL CREDITORE LA VIA BREVE COSTRINGENDOLO A PERCORRERE QUELLA PIÙ LUNGA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Rivello | 25.07.2017 | n.921
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’INTRODUZIONE DELL’ISTANZA NON È PERENTORIO
LA DOMANDA È PROCEDIBILE ANCHE IN CASO DI AVVIO TARDIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi | 07.06.2017 | n.2515
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO È PERENTORIO
IL MANCATO RISPETTO COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA CON CONDANNA ALLE SPESE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi | 08.02.2017 | n.445
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