Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010, riportando in vigore le norme dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale.
In questi casi, dunque, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, dovendosi necessariamente avvalere dell’assistenza di un avvocato atteso che, in caso contrario, il procedimento non può considerarsi validamente esperito.
Quanto alla procedura, la mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs. 28/2010 “la procedura può svolgersi telematicamente secondo le modalità previste dal regolamento dell’organismo”, depositato presso il Ministero della giustizia unitamente alla domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione.
Nel regolamento devono essere indicate, come sancito dall’art. 16, comma 3 del citato decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati.
La mediazione telematica è accessibile in video conferenza, a chiunque possieda una postazione informatica collegata ad Internet e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio oppure con la semplice audio conferenza.
Il processo di mediazione avviene così in modo virtuale, abilitando l’accesso in video conferenza e/o audio conferenza, esclusivamente ai partecipanti ed al mediatore.
E’ consentito, in ogni caso, al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due, nonché alle parti di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione.
All’esito dell’incontro, le parti possono ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell’intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo.
La sottoscrizione del verbale può avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
E’ da valutare che cosa accade nell’ipotesi in cui una parte presti adesione alla mediazione, chiedendo di partecipare all’incontro in forma telematica e tale possibilità le venga negata in quanto l’organismo richiede la partecipazione fisica.
1.In tal caso può ritenersi espletato validamente il procedimento di mediazione?
2. Ed in caso di regolarità del procedimento si può considerare la mancata partecipazione un giustificato motivo di assenza?
3. Quali sono le conseguenze che potrebbero derivare sulla mediazione obbligatoria disposta in corso di giudizio?
Andiamo con ordine per la risoluzione dei quesiti.
Il rifiuto dell’organismo di mediazione alla partecipazione telematica è legittimo in quanto il legislatore ha previsto che può (e non deve) essere espletata con tale modalità per cui, secondo il famoso brocardo latino Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (trad. “Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto”) si deve presupporre che il legislatore non abbia voluto normare la fattispecie e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive.
La mancata partecipazione telematica fa sì che il procedimento non si sia validamente instaurato, avendo la parte che ha avviato la mediazione limitato la possibilità di accesso, scegliendo un organismo con una ristretta operatività.
In ogni caso la mancata partecipazione alla mediazione per diniego dell’organismo è un giustificato motivo di assenza, atteso che non vi sono ragioni per impedire la partecipazione con tali modalità.
Ben più complessa è la problematica in merito alla mediazione delegata disposta in corso di giudizio, ove vi è l’obbligo di rispettare il termine perentorio di 15 giorni dal provvedimento del Giudice. Dunque, ove la parte dichiari la disponibilità alla sola partecipazione con modalità telematiche e tale incontro venga negato per idoneità dell’organismo, il Giudice potrebbe legittimante ritenere non avviato il procedimento di mediazione con la conseguenza che il giudizio pendente potrebbe essere dichiarato improcedibile. In tal caso la parte che ha interesse dovrebbe formulare tempestiva istanza di rimessione in termini, chiedendo di poter rinnovare il procedimento di mediazione con un diverso organismo abilitato alla partecipazione telematica.
Tale interpretazione potrebbe essere supportata dalla decisone della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, ha chiarito che la disposizione ex art 5 d.lgs 28/2010, deve essere interpretata “alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale” mirando “a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse”.
Si ribadisce inoltre che non sussistono particolari impedimenti pratici in quanto, all’esito dell’incontro telematico, le parti possono sottoscrivere a distanza il verbale in forma digitale e scambiarsi lo stesso a mezzo di posta certificata.
In conclusione la scelta dell’organismo di mediazione andrà valutata con oculatezza, preferendo quegli organismi, i quali sono abilitati alla mediazione telematica al fine di non incorrere in possibili preclusioni processuali e/o perdite di tempo in quanto il rifiuto da parte di un organismo alla partecipazione telematica, potrebbe essere diretta causa della mancata realizzazione della condizione di procedibilità.
Per tali ragioni, prima dell’avvio del procedimento di mediazione è bene che la parte che ha interesse ad istaurare validamente il procedimento, verifichi che l’organismo di mediazione sia effettivamente abilitato alla mediazione telematica.
Per altri precedenti si veda:
MEDIAZIONE CIVILE: la partecipazione telematica agli incontri
Si tratta di un diritto dell’utente
Articolo Giuridico | 28.04.2016 |
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: la parte può delegare il proprio difensore a partecipare alla procedura
Nessuna norma prescrive la presenza obbligatoria della parte
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari | 28.09.2016
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno