In materia di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione: pur volendo ritenere il termine assegnato per l’esperimento della conciliazione di natura ordinatoria, agli atti non risulta allegata alcuna tempestiva richiesta di proroga, sicché il decorso del termine, in difetto di tale richiesta, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedendo la concessione di un nuovo termine. (Cass., sentenza n. 1064 del 2005; Cass., sentenza n. 4448 del 2013).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Maria Troisi, con la sentenza n. 1070 del 22 maggio 2023, con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda avente ad oggetto azione di risarcimento in relazione all’esercizio dell’attività bancaria, a causa dell’omessa presentazione della domanda di mediazione.
Per quanto attiene alle spese, tenuto conto dei contrasti interpretativi esistenti in materia, il giudice ha ritenuto sussistenti le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
IN CASO DI ECCEZIONE TARDIVA, NON VI È LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona Di Rauso | 14.03.2023 | n.1033
RILEVA LA COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE ONERATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara | 23.03.2021 | n.799
TARDIVA OVE L’ECCEZIONE È SOLLEVATA CON LE NOTE CONCLUSIONALI
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956
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