ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso il giudizio sulla mediabilità della controversia sia già formulato con il provvedimento del giudice che onera le parti di attivare la relativa procedura, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti.
A tal proposito, giova rilevare che l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 sia al comma 1 che al comma 2, fa riferimento esclusivo alla funzione di assistenza del difensore, senza alcun riferimento alla funzione di rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione. In mancanza di tale dualità possono derivare conseguenze sia sul regolamento delle spese del giudizio fino ad influire sulla stessa procedibilità della domanda giudiziale.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Pavia, dott. Giorgio Marzocchi, con ordinanza del 18.05.2015.
Nel caso di specie, il debitore ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale su ricorso della Banca. Il Giudice adito, rigettata preliminarmente l’istanza di provvisoria esecutività dell’opposto decreto, in ragione del possibile errore di calcolo degli interessi applicati al credito azionato, e riservata l’ammissione di eventuale CTU contabile, disponeva “l’esperimento del procedimento di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite che possa eventualmente coinvolgere anche gli altri condebitori i quali, diversamente dall’istante, non hanno proposto opposizione al decreto“. Veniva dunque assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il provvedimento in esame consente di ribadire alcuni principi di diritto utili a meglio definire la portata, la funzione e l’espletamento della mediazione delegata.
In linea con molteplici provvedimenti di merito, anche l’ordinanza in commento precisa che “l’esperimento del tentativo di mediazione presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti“.
In particolare, il Tribunale di Pavia ha precisato che, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010, la presenza dell’avvocato in sede di mediazione debba esser ricondotta ad una funzione di assistenza e non già di rappresentanza, discendendo da ciò la necessaria partecipazione delle parti innanzi alla procedura.
In sostanza, si conferma che, perché possa ritenersi validamente esperito il tentativo di mediazione delegata, occorre che le parti, adempiendo all’ordine del Giudice, partecipino effettivamente e personalmente alla procedura e non si limitino ad un mero incontro preliminare dal carattere meramente interlocutorio ed informativo.
Emblematico, sul punto, l’invito rivolto dal Giudice al mediatore affinché questi verbalizzi “le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare“.
L’aspetto per il quale, invece, il provvedimento de quo si discosta dal filone giurisprudenziale ormai maggioritario, afferisce all’individuazione della parte gravata dall’onere di attiva la procedura di mediazione delegata.
Nel caso di specie, il Tribunale di Pavia ha invero onerato la Banca opposta, mentre diffuse pronunce di merito sono concordi nel ritenere che “nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, compete all’opponente attivare la procedura di mediazione delegata, dal momento che è proprio questi, e non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione, diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo, suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo“.
Per approfondimenti e confronti sull’argomento, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: NECESSARIA LA PRESENZA DELLE PARTI E L’EFFETTIVO AVVIO DELLA PROCEDURA
LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ NON È ASSOLTA SE LA PROCEDURA SI RIDUCE AD UNA MERA INFORMATIVA SU FUNZIONE E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE
La mediazione disposta dal Giudice implica che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, comparse personalmente – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.
In caso di mediazione ex officio, la condizione di procedibilità non è dunque soddisfatta quando i difensori si recano dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione, dichiarano il rifiuto di procedere oltre.
Sentenza | Tribunale di Firenze, dott.ssa Luciana Breggia | 19-03-2015
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L’ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI
LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO
In caso di omessa mediazione nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione dell’improcedibilità di cui all’ art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto monitorio.
Il debitore opponente, che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità, ha altresì l’onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore. Il mancato assolvimento, tanto del primo, quanto del secondo onere, è sanzionato con l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Sentenza | Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini | 21-04-2015
MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L’ONERE RICADE SUL DEBITORE
IN MANCANZA, L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L’INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA
Nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, compete all’opponente attivare la procedura di mediazione delegata, dal momento che è proprio questi, e non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione, diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo, suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo.
Il mancato esperimento della mediazione di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, giova quindi al convenuto opposto e comporta la definitività del provvedimento monitorio, in applicazione analogica dell’articolo 647 comma 1 c.p.c..
L’espressione ‘condizione di procedibilità della domanda giudiziale’, contenuta nell’articolo 5 co. 2 citato, va interpretata alla stregua di improcedibilità / estinzione dell’opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria, consacrata nel provvedimento di ingiunzione.
Sentenza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci | 20-01-2015
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL’OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL’OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione delegata da parte dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Sentenza | Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini | 30-10-2014
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 318/2015