ISSN 2385-1376
Testo massima
Il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si è rifiutato di verificare. In caso di inadempimento, la colpa è presunta ed incombe sul mediatore l’onere di provare o l’inesistenza dell’inadempimento o l’imputabilità a se medesimo.
Questi i principi affermati dalla Cassazione civile, Sezione Terza, Pres. Salmè Rel. Pellecchia, con la sentenza del 10 aprile 2015, n. 7178.
Nel caso di specie, il titolare di una agenzia di intermediazione immobiliare proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte del merito, in riforma della decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto la sua responsabilità riconoscendola colpevole, nel quadro di una operazione negoziale di compravendita immobiliare condotta presso i locali dell’agenzia, di aver violato l’obbligo imposto dalla legge al mediatore di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l’uso della diligenza professionale.
In particolare, la ricorrente lamentava, tra l’altro, che la corte d’appello di Torino avesse errato perché dopo aver premesso che tra le parti era stato concluso un vero proprio contratto di mediazione affermava, poi, la responsabilità del mediatore per aver quest’ultimo violato gli obblighi stabiliti dall’art. 1759 c.c..
Ebbene, la Suprema Corte, ha rigettato la doglianza ribadendo la correttezza dell’iter argomentativo del giudice del merito.
Nella sentenza impugnata venivano, infatti, elencati in modo dettagliato i principi ed il contenuto degli obblighi del mediatore che si desumono dagli articoli del codice civile e dalla giurisprudenza.
Invero, il mediatore professionale è tenuto all’obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso; il mediatore professionale non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si è rifiutato di verificare; in caso di inadempimento la colpa presunta e incombe sul mediatore l’onere di provare o l’inesistenza dell’inadempimento o l’imputabilità a se del medesimo.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 287/2015