La parte, che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche – ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Annachiara Di Paolo, con la sentenza n. 1318 del 04.07.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato un soggetto che conveniva in giudizio una banca al fine di ottenere l’accertamento delle nullità contrattuali e la restituzione di quanto pagato in eccedenza.
Il Giudice, con ordinanza del 10.11.2015, invitava le parti ad adire il procedimento obbligatorio di mediazione all’incontro fissato dal mediatore, le parti non comparivano personalmente bensì per il tramite dei rispettivi difensori.
Il Tribunale ha rappresentato che l’ordine di disporre la mediazione può ritenersi assolto solo in caso di presenza personale della parte (o di un suo delegato) accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore anche se delegato dalla parte.
In particolare, il Giudicante ha evidenziato che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE-OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO GRAVA SULLA BANCA OPPOSTA
IL CREDITORE È ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE E NON PUÒ ESSERE BENEFICIATO DALL’ESONERO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Perriera – Rel. Maisano | 17.05.2019 | n.1014
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-onere-di-avviare-procedimento
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA-REVOCATORIA: LA BANCA ATTRICE DEVE NECESSARIAMENTE ENTRARE NEL PROCEDIMENTO
LA DECISIONE È IN APERTO DISSENSO MOTIVATO CON LA SENTENZA 8473/2019 DELLA CASSAZIONE
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Alessandro Ghelardini | 08.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-revocatoria-il-procedimento-puo-essere-effettivo-gia-nel-primo-incontro
RICORSO MONITORIO: è costituzionalmente legittima l’esenzione per il procedimento di mediazione
Dopo ordinanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, è nuovamente obbligatorio
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Antonini | 18.04.2019 | n.97
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-monitorio-e-costituzionalmente-legittima-lesenzione-per-il-procedimento-di-mediazione
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