Testo massima
L’obbligo di
effettiva mediazione grava sì su entrambe le parti costituite, ma nel senso che
se anche vi sia un rifiuto ingiustificato, oltre che l’assenza ingiustificata,
possono seguire le sanzioni tassativamente previste dalla legge.
Non può però
l’effettività dell’obbligo spingersi fino al punto da sanzionare con
l’improcedibilità della domanda l’attore (o il convenuto qualora abbia spiegato
riconvenzionale), quando si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare al
procedimento di mediazione nel c.d. primo incontro davanti al mediatore.
Questi i principi affermati dal Tribunale di
Taranto, dott. Claudio Casarano, con l’ordinanza del 16 aprile 2015.
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava
l’inadempimento del locatore per non avere lo stesso adempiuto l’obbligazione
di effettuare le riparazioni necessarie ex art. 1576 c.c.
Secondo la prospettazione dell’attore, successivamente
al manifestarsi dei fenomeni di umidità, una parte dei posti auto e moto
disponibili nell’autorimessa aziendale di proprietà del conduttore sarebbe
divenuta inservibile. Il convenuto spiegava domanda riconvenzionale.
Il Giudice ha ritenuto che entrambe le domande siano
assoggettate alla mediazione obbligatoria ex
d.lgs. n. 28 del 2010, non potendosi ammettere un regime diverso per le domande
giudiziali a seconda che sia fatta valere dall’attore o dal convenuto, in
mancanza peraltro di disposizione di legge contraria.
L’obbligo di esperire la mediazione grava,
infatti, su entrambe le parti. Tuttavia, sulla portata applicativa del predetto
obbligo bisogna intendersi.
In primo luogo solo nel caso di inerzia
dell’attore potrà seguire l’improcedibilità della domanda e non di certo quando
vi incorra la sola controparte.
Non può ovviamente applicarsi all’attore una
sanzione processuale per un fatto addebitale ad altri.
Che vi sia però un obbligo di mediazione effettiva a carico di entrambe le parti si
desume dal disposto ex art. 8, co. 4 bis
(dopo l’abrogazione del successivo comma 5 da parte della C.C.), del d.lgs. n.
28 del 2010 ove si sanziona infatti la mancata partecipazione della parte al
procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
E nell’espressione mancata partecipazione si deve
intendere compresa non solo l’ipotesi dell’assenza ma anche il rifiuto
ingiustificato di partecipare alla mediazione, trattandosi di condotte omissive
equivalenti, in quanto idonee entrambe a frustrare la stessa possibilità di
tentare la mediazione (in coerenza anche con l’art. 88 c.p.c. sul dovere di
lealtà).
Non può tuttavia il perseguimento dello scopo
dell’effettività della mediazione spingersi sino al punto di ritenere che si
applichi la sanzione dell’improcedibilità anche quando l’attore si rifiuti di
partecipare immotivatamente alla mediazione sin dalla fase preliminare.
Allo scopo non può essere dirimente il disposto ex
art. 5, comma 2 bis d.lgs. n. 28/2010: “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se
il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo“.
L’espressione
“senza l’accordo” infatti comprende anche il caso in cui la parte non voglia
comunque mediare.
Peraltro l’aver la legge previsto per la mancata
partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, nel
senso lato precisato, la sanzione ex art. 116 c.p.c., ossia il trarre argomenti
di prova, nonché una sanzione pecuniaria, implica necessariamente la
prosecuzione del processo, che evidentemente non si concilia con la ipotizzata
improcedibilità.
In terzo luogo l’art. 8, I co., citato, quando
regola il passaggio dalla fase preliminare della mediazione al suo effettivo
esperimento, presuppone che nel c.d. primo incontro le parti debbano
acconsentire alla mediazione: “
il
mediatore
invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla
possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo,
procede con lo svolgimento“.
E non può trattarsi della sola possibilità tecnica
(diritti indisponibili, litisconsorte pretermesso, etc.), posto che l’invito ad
avere il placet è indirizzato dal mediatore anche alle parti e non solo agli
avvocati.
Pertanto l’obbligo di effettiva mediazione grava
sì su entrambe le parti costituite, ma nel senso che se anche vi sia un rifiuto
ingiustificato, oltre che l’assenza ingiustificata, possono seguire le sanzioni
tassativamente previste dalla legge.
Non può però
l’effettività dell’obbligo spingersi fino al punto da sanzionare con
l’improcedibilità della domanda l’attore (o il convenuto qualora abbia spiegato
riconvenzionale), quando si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare al
procedimento di mediazione nel c.d. primo incontro davanti al mediatore.
Testo del provvedimento
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