In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi che la parte che ha l’interesse ad introdurre il giudizio di cognizione è il debitore, sul quale, pertanto, grava l’onere di avviare la mediazione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Termini Imerese Giudice Ciccarello Teresa con la sentenza n. 1175 del 15.11.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un mutuatario conveniva in giudizio una Banca promuovendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto creditizio in danno del medesimo debitore per il mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo stipulato tra le parti.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta deducendo l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Il Giudicante ha ritenuto fondata l’eccezione avanzata dalla creditrice spiegando che l’eccezione di improcedibilità della domanda che ha introdotto l’opposizione a decreto ingiuntivo sia fondata a seguito della concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione, in quanto essendo la ratio della norma ispirata ad esigenze di economia processuale, e stante la difficoltà nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di individuare il portatore dell’interesse al processo, attesa l’inversione logica tra rapporto sostanziale e processuale, l’onere di esperire il tentativo di mediazione si colloca presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo e quindi a carico del debitore, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Il Giudice, in particolare, ha ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda e per l’effetto ha confermato il ingiuntivo opposto compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MEDIAZIONE: GRAVA SUL DEBITORE-OPPONENTE L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO
IL MANCATO AVVIO DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EFFETTI DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone | 05.06.2015 | n.1502
MEDIAZIONE: È ONERE DEL DEBITORE-OPPONENTE INIZIARE LA PROCEDURA
E’ INTERESSE DELLO STESSO INTRODURRE IL GIUDIZIO DI MERITO, OSSIA LA SOLUZIONE PIÙ DISPENDIOSA, OSTEGGIATA DAL LEGISLATORE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento | 05.05.2016 | n.982
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DEL DEBITORE-OPPONENTE
IN MANCANZA, IL GIUDIZIO È IMPROCEDIBILE E IL D.I. VA CONFERMATO
Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona | 03.03.2016 | n.691
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