Il termine per l’attivazione del procedimento di mediazione concesso dal giudice non è un termine processuale ed il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario ma costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale.
La mancata osservanza del termine assegnato dal giudice per la mediazione non può essere interpretato alla stregua del mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio, pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo anche se la mediazione è esperita tardivamente l’opposizione è procedibile.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi, con sentenza n. 2515 del 07.06.2017.
Nel caso considerato, il Tribunale di Monza chiamato a pronunciarsi sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un fideiussore nei confronti della Banca, aveva dichiarato improcedibile la stessa sul presupposto che l’opponente non aveva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge assegnato per l’avvio del procedimento.
Il fideiussore-opponente, pertanto, aveva proposto appello avverso detta decisione, sostenendo che il termine di legge non doveva ritenersi perentorio e che il successivo esperimento del tentativo di mediazione fosse idoneo a precludere qualsiasi censura di improcedibilità o inammissibilità dell’atto di citazione in opposizione.
La Corte, richiamando la sentenza n. 24629/2015 della Cassazione, relativamente all’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevava che detta pronuncia distribuendo gli oneri tra le parti, aveva attribuito al debitore opponente l’obbligo di instaurare il procedimento, ma allo stesso tempo, affermava che detta decisione non poteva applicarsi al caso di specie, il quale aveva ad oggetto non il mancato esperimento bensì il mancato rispetto da parte del debitore opponente del termine di 15 giorni indicato dal giudice quale termine per attivare la mediazione.
In particolare, riteneva che detto termine, pur corrispondendo a quello di quindici giorni indicato dalla legge nell’art. 5 del d.lgs 28/2010, non conteneva alcun riferimento al suo carattere perentorio, quindi, dal momento che il tentativo di mediazione era stato comunque esperito, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare che la condizione di procedibilità dell’azione giudiziale si era in ogni caso avverata, sebbene con ritardo rispetto al termine inizialmente assegnato.
Alla luce di tali considerazioni la Corte d’Appello in riforma della sentenza impugnata dall’opponente dichiarava procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma respingeva nel merito l’opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si segnalano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L’ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI
LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, 21.04.2015
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L’ONERE RICADE SUL DEBITORE
IN MANCANZA, L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L’INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA
Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci, 20.01.2015
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