ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel procedimento di mediazione la parte, in caso di mancata adesione al primo incontro, deve esplicitare le ragioni del diniego. In mancanza il giudice potrà applicare la sanzione di cui all’art. 8, comma 4 bis.
Le conseguenze anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro.
La convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico non è un giustificato motivo.
La sanzione può essere irrogata anche in corso di causa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale, con ordinanza del 23 aprile 2016, pronunciandosi sulle conseguenze sanzionatorie in caso di rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione.
IL CASO
Nel caso in questione il Tribunale di Vasto, dopo aver evidenziato alle parti la possibilità di concreta mediabilità della controversia, disponeva, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, l’esperimento della procedura.
Le parti ottemperavano alle statuizioni giudiziali, comparendo al primo incontro, personalmente e con l’assistenza dei difensori; in tale sede, parte convenuta dichiarava di non voler proseguire nella mediazione ed il mediatore dichiarava, pertanto, chiuso il procedimento.
All’udienza successiva, assente parte convenuta, l’attore rappresentava l’impossibilità di dare seguito alla procedura a causa del rifiuto opposto dalla convenuta. Il giudice, pertanto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, condannando parte convenuta al versamento, in favore dell’Erario, dell’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.
IL COMMENTO
Il giudice adito ha ritenuto di operare un chiarimento interpretativo sull’individuazione dell’esatto ambito applicativo dell’art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 28/2010, ai sensi del quale:
“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Ha, perciò, precisato che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla norma, non scattano solo nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto e ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura, non espliciti le ragioni di tale diniego, ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro.
Ciò, in particolare, in ragione della considerazione per cui la “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione” deve intendersi riferita non solo al primo incontro, ma ad agni ulteriore fase del procedimento.
La chiave di lettura della norma andrebbe individuata nel fatto che non può essere riconosciuto alle parti un potere di veto incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura, perché si frustrerebbe la finalità stessa dell’istituto, che è quella di offrire ai contendenti l’occasione per una rapida risoluzione extra giudiziale della controversia.
Vanno, quindi, considerate illegittime le condotte contrarie a tale ratio legis e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, con la conseguenza che quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento viene opposto dalla parte invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l’irrogazione, anche nel corso del giudizio, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 8 citato.
Inoltre, il rifiuto deve considerarsi non giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione sulle ragioni del diniego, sia nel caso in cui le motivazioni addotte siano inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia.
Nel caso in questione, dal verbale di mediazione non risultava nessuna indicazione in merito alle ragioni del diniego, pertanto il Giudice ha ritenuto di irrogare la sanzione predetta, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio.
La decisione è contraria alla prassi tuttora in essere in quanto spesso e sovente il mediatore impedisce alla parte di procedere alla specificazione dei motivi inerenti la mancata adesione sul presupposto che l’indicazione delle ragioni ostative alla conciliazione comporterebbero il pagamento degli ulteriori oneri di mediazione per cui la parte entrerebbe nel vivo del procedimento di mediazione.
Per tale ragione la decisione potrebbe essere logicamente corretta, non è in alcun modo condivisibile in quanto assolutamente contraria alla attuale prassi per cui l’interpretazione è particolarmente rigida atteso che il giudice avrebbe dovuto considerare le criticità sopra esposte.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MEDIAZIONE: CONDANNA IN PRIMA UDIENZA A PAGAMENTO CU PER MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
LA SANZIONE PRESCINDE DEL TUTTO DALL’ESITO DELLA CAUSA
La sanzione di cui all’art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 (che regola e disciplina la Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), relativa alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, va adottata con ordinanza ex art. 176 c.p.c..
Alla detta ordinanza si applica la disposizione di cui all’art. 179 c.p.c. che, in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale.
Ordinanza Tribunale di Mantova, dott. Mauro Bernardi 22-12-2015
MEDIAZIONE: IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO NON È SANZIONABILE CON L’IMPROCEDIBILITÀ
IN CASO DI RIFIUTO INGIUSTIFICATO POSSONO SEGUIRE SOLO LE SANZIONI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE
L’obbligo di effettiva mediazione grava sì su entrambe le parti costituite, ma nel senso che se anche vi sia un rifiuto ingiustificato, oltre che l’assenza ingiustificata, possono seguire le sanzioni tassativamente previste dalla legge.
Non può però l’effettività dell’obbligo spingersi fino al punto da sanzionare con l’improcedibilità della domanda l’attore (o il convenuto qualora abbia spiegato riconvenzionale), quando si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione nel c.d. primo incontro davanti al mediatore.
Ordinanza Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano, 16.04.2015
Testo del provvedimento
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