ISSN 2385-1376
Testo massima
L’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010, grava sulla parte opponente, non soltanto nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., ma ogniqualvolta il processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 c.c..
Questo il principio di diritto cristallizzato in una recente sentenza del Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria, n. 492 depositata in data 08.09.2015.
Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di rapporti bancari, il Tribunale adito, dovendosi pronunciare sulla questione pregiudiziale di improcedibilità dell’opposizione per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ha avuto occasione di affermare che non può dubitarsi dell’interesse concreto alla presentazione dell’istanza di mediazione in capo alla parte opponente, quale parte appunto “interessata” ad evitare l’eventuale “passaggio in giudicato” dell’opposto decreto.
Ad avviso del Giudicante – che ha richiamato pregressa giurisprudenza in materia (Trib. Prato, sent. 18.07.2011, est. Iannone; Trib. Rimini sent. 05.08.14 est. Bernardi, Trib. Siena 25.06.2012, est. Caramellino) siffatta tesi interpretativa è l’unica che si armonizza con i principi generali in materia di effetti della inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, valorizzando al contempo la stessa ratio deflattiva del procedimento di mediazione.
L’estinzione del giudizio di opposizione, in conseguenza dell’improcedibilità dovuta alla mancata attivazione della procedura di mediazione, comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista dunque l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
Non sarà pertanto possibile riproporre l’opposizione e resteranno coperti da giudicato implicito tutte le questioni costituenti antecedente logico necessario della decisione monitoria.
L’improcedibilità della domanda va dunque interpretata nel senso di improcedibilità / estinzione dell’opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L’ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI
LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini | 21-04-2015
MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L’ONERE RICADE SUL DEBITORE
IN MANCANZA, L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L’INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA
Sentenza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci | 20-01-2015
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL’OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL’OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini | 30-10-2014
Testo del provvedimento
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