Testo massima
Nell’ambito dei giudizi di opposizione a
decreto ingiuntivo, compete all’opponente attivare la procedura di mediazione
delegata, dal momento che è proprio questi, e non l’opposto, ad avere interesse
a che proceda il giudizio di opposizione, diretto alla rimozione del decreto
ingiuntivo, suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo.
Il mancato esperimento della mediazione di
cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, giova quindi
al convenuto opposto e comporta la definitività del provvedimento monitorio, in
applicazione analogica dell’articolo 647 comma 1 c.p.c..
L’espressione ‘condizione di procedibilità
della domanda giudiziale’, contenuta nell’articolo 5 co. 2 citato, va
interpretata alla stregua di improcedibilità / estinzione dell’opposizione e
non come improcedibilità della domanda monitoria, consacrata nel provvedimento di
ingiunzione.
Questi i
principi ribaditi dal Tribunale di Bologna, in persona della dott.ssa Paola
Matteucci, con sentenza depositata in data 20.01.2015.
Il
caso
Nella
fattispecie in esame, la società ingiunta proponeva opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, eccependo, in via
preliminare, l’incompetenza per territorio dell’adita Autorità Giudiziaria,
rivendicando l’operatività del Foro del consumatore. Nel merito, concludeva per
la revoca del provvedimento monitorio, assumendo che la pretesa creditoria
fosse eccessiva e comunque non provata.
Si costituiva la
società opposta, la quale insisteva per la competenza territoriale del Tribunale
di Bologna, non potendosi ravvisare la qualifica di consumatore in capo
all’opponente, evidenziando, quanto al merito, la fondatezza della propria
pretesa creditoria, anche in forza della prodotta documentazione, attestante la
richiesta di dilazione di pagamento, formulata ante causam dalla debitrice.
Nel corso
dell’udienza ex art. 183 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecuzione del
provvedimento monitorio, con termine di giorni 15 per la presentazione di
istanza di mediazione ex art. 5 co. 2 D. Lgs. n. 28/2010 e successive
modificazioni. In sede di udienza di verifica, il Giudice, appurato che nessuna
delle parti aveva attivato la mediazione delegata e stante la richiesta
dell’opposta di dichiararsi l’improcedibilità dell’opposizione, fissava udienza
per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c
La
decisione
Il Tribunale
adito ha preliminarmente rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale
articolata da parte opponente, giudicandola inammissibile, poiché genericamente
formulata, ed infondata, non potendosi qualificare l’opponente quale
“consumatore”, in quanto società di capitali.
Alla luce delle
risultanze dell’udienza di verifica, il Giudice adito ha poi dichiarato
l’improcedibilità dell’opposizione e, per l’effetto, l’esecutività del decreto
ingiuntivo opposto ex art. 647 comma 1 c.p.c., ponendo a fondamento della
pronuncia in esame un orientamento già espresso dal medesimo Tribunale.
Il
commento
Il provvedimento
de quo consente di tracciare in
maniera categorica il regime di conseguenze scaturenti dalla mancata
attivazione della procedura di mediazione delegata, con specifico riguardo alla
natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’aspetto
nevralgico, in fattispecie come quella in esame, concerne anzitutto l’individuazione
della parte cui competa “attivare la
mediazione, e che quindi abbia interesse ad evitare la declaratoria di
improcedibilità, qualora si abbia a che fare con una mediazione nell’ambito di
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo“.
Il Tribunale,
richiamando un orientamento già in precedenza espresso, ha ritenuto che “il mancato esperimento della mediazione giovi
al convenuto opposto e comporti la definitività del decreto ingiuntivo opposto,
in applicazione (analogica) dell’articolo 647 comma 1 c.p.c.“.
Principio,
questo, che scaturisce dai seguenti rilievi, opportunamente enunciati nel
provvedimento in commento:
a) è l’opponente, e non l’opposto, ad avere
interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un
atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di
divenire definitivamente esecutivo;
b) è l’opponente a dovere subire le conseguenze
del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata;
c) la condizione di procedibilità opera
solamente nella fase di opposizione. Se si andasse di diverso avviso, si
introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria,
ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato
proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo
successivamente in una fase posteriore.
Argomentando in
senso contrario, si finirebbe, invero, col porre in capo all’ingiungente
opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la
salvaguardia del decreto opposto, con ciò sconfessando la natura stessa del giudizio
di opposizione, quale giudizio eventuale, rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
In conclusione,
il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, precisando che “l’espressione ‘condizione di procedibilità della domanda giudiziale’,
contenuta nell’articolo 5 co. 2 citato, va interpretata alla stregua di
improcedibilità / estinzione dell’opposizione e non come improcedibilità della
domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo“.
Per ulteriori approfondimenti, si
rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE
ESSERE INTENTATA DALL’OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DEL
TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL’OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN
GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato
esperimento del tentativo di mediazione delegata da parte dell’opponente
determina l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente passaggio in
giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-deve-essere-intentata-dall-opponente.html
Testo del provvedimento
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