Pur non essendo contestato l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione, in assenza del deposito del verbale entro i termini decadenziali di cui all’art. 183 VI co. n.2) c.p.c, sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d’ufficio relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell’oggetto della mediazione instaurata rispetto al giudizio intrapreso, posto che ai sensi dell’art.4, co.2 d.lgs. n.28/2010 “l’istanza deve indicare (…) le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa” e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale, come stabilito dall’art. 8 d.lgs. n.28/2010.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Bianca Manuela Longo con la sentenza dell’11 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata una correntista conveniva in giudizio la Banca lamentando l’illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto in misura variabile nel tempo e non pattuita, l’usurarietà dei tassi di interesse applicati nonché l’applicazione di illegittimi interessi anatocistici.
In prima udienza, rilevato che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, il giudice assegnava alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 5, co.1bis del d.lgs. n. 28/2010.
Il verbale negativo di mediazione veniva depositato soltanto in data successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c.
Il Tribunale, rilevato che il verbale negativo di mediazione risultava depositato da parte attrice oltre i termini decadenziali di cui all’art. 183 Vi co. n.2) c.p.c., ha specificato che lo stesso doveva considerarsi tardivo e inammissibile.
Il Giudice ha quindi chiarito che pur non essendo l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione, in assenza del deposito del verbale sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d’ufficio, relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell’oggetto della mediazione instaurata rispetto al giudizio intrapreso e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale.
In ragione di tale rilievi, il Tribunale si è pronunciato per il rigetto della domanda, condannando controparte al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RILEVA LA COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE ONERATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara | 23.03.2021 | n.799
OVE ESSA NON SI ATTIVI, ALLA PRONUNCIA DI IMPROCEDIBILITÀ, CONSEGUIRÀ LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri | 08.01.2021 | n.159
TARDIVA OVE L’ECCEZIONE È SOLLEVATA CON LE NOTE CONCLUSIONALI
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956
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