
Il d. lgs. n. 216 del 27 dicembre 2024 ha apportato dei correttivi al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 regolante la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, introducendo interessanti novità in vigore a partire dal prossimo 25 gennaio 2025.
Con riguardo alla modalità di partecipazione, è stato introdotto il nuovo comma 4 bis, secondo il quale, qualora le parti intendano farsi rappresentare, per giustificati motivi, da delegati, questi avranno bisogno di una procura sottoscritta con firma non autenticata da un pubblico ufficiale, contenente gli estremi del documento di identità del delegante.
L’asseverazione della procura da parte di un pubblico ufficiale sarà necessaria qualora la procedura di mediazione sia tesa a raggiungere un accordo con il quale le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 cc, e cioè una di quelle fattispecie per le quali è previsto l’obbligo di trascrizione.
In tal caso, per procedere alla trascrizione dell’atto ex art. 2643 cc, la sottoscrizione dell’accordo di mediazione dovrà essere autenticato anch’esso da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
CONTESTO NORMATIVO
D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 8 comma 4-bis (introdotto dal d. lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 e in vigore dal 25.01.2025)
La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
Articolo 8 comma 4
- Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Articolo 11 comma 7
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del Codice Civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Art. 2643 cc
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;
(…)
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: È PROPRIO NECESSARIA LA PROCURA NOTARILE PER IL DIFENSORE DELEGATO DALLA PARTE?
RIFLESSIONI E CRITICHE SUGLI ULTIMI AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Articolo Giuridico | 09.10.2023 |
LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI PRINCIPALI: MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE
IL MEDIATORE SPIEGA LE RECENTI INNOVAZIONI LEGISLATIVE
Articolo Giuridico | 17.04.2023 |
LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
IN CASO DI ECCEZIONE TARDIVA, NON VI È LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona Di Rauso | 14.03.2023 | n.1033
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